Roma - Il bail-in (o "salvataggio interno") è un nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie, in vigore dal 1 gennaio 2016, introdotto da una direttiva della Comunità Europea. In parole semplici, in caso di bancarotta, i soldi necessari alla ripresa saranno reperiti all'interno della banca (bail-in) e non più da fonti esterne (bail-out), come le casse dello Stato. Con il nuovo sistema gli oneri di un'eventuale crisi bancaria ricadranno prima sugli azionisti, poi su chi possiede obbligazioni, fino ad arrivare ai grandi correntisti con depositi sopra i 100mila euro. In caso di crisi di un istituto di credito, spetta alla Banca d'Italia decidere quali misure adottare. Le possibilità sono tre: la liquidazione coatta amministrativa; la riduzione del valore delle azioni della banca o la conversione dei crediti in azioni (bail-in); la risoluzione. Il processo di risoluzione viene avviato solo se ritenuto necessario nell'interesse pubblico, ovvero quando non sia possibile evitare il dissesto tramite misure di natura privata (come aumenti di capitale) e nei casi in cui una liquidazione ordinaria metterebbe a rischio la continuità delle funzioni della banca, la stabilita' finanziaria e la situazione di depositanti e clienti. Se ricorrono queste condizioni, la Banca d'Italia può: vendere a un privato una parte dell'attività; trasferire attività e passività a un'altra entità (bridge bank), che, in attesa di una vendita sul mercato, ne porti avanti le funzioni; trasferire le attività deteriorate a una società (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli.
Nel caso in cui l'azzeramento del capitale non sia sufficiente a coprire le perdite e non si voglia considerare la strada della liquidazione, si opta per il bail-in. Applicare il bail-in significa svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, con l'obiettivo di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in crisi o una nuova entità, che ne porti avanti le funzioni essenziali.L'intervento pubblico è previsto solo in circostanze straordinarie, per evitare ripercussioni serie sul sistema finanziario. Oltre all'ordine gerarchico di chi è chiamato a sopportare gli oneri del salvataggio della banca, il bail-in prevede che nessun azionista e creditore debba sopportare perdite superiori a quelle che subirebbe a causa di una liquidazione coatta amministrativa (principio del No Creditor Worse Off). Inoltre, i depositi protetti non subiscono perdite: i depositi fino a 100mila euro sono esclusi dal bail-in. Non possono essere oggetto di bail-in nemmeno le passività garantite e le passività interbancarie con scadenza ordinaria inferiore a 7 giorni. La Banca d'ltalia può escludere anche altre passività, sempre che sia effettuato un bail-in pari ad almeno l'8% del totale passivo. Il Fondo Nazionale di Risoluzione, alimentato da contributi delle banche, potra' coprire il relativo fabbisogno di capitale, entro il limite 5% del totale passivo.