Pace fiscale ai nastri di partenza. Domani sarà la prima data utile per effettuare i versamenti per chi aderisce al condono previsto dal decreto fiscale collegato alla manovra. L'Agenzia delle Entrate ha diffuso una scheda con tutti i chiarimenti.
I termini per i versamenti sono: il 13 novembre per l'accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018; il 23 novembre 2018 per l'invito al contraddittorio per il quale l'istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018; il 23 novembre 2018 per l'avviso di accertamento, l'avviso di rettifica o di liquidazione, l'atto di recupero credito, non impugnato e ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l'eventuale impugnazione dell'atto oggetto di definizione.
Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; la prima rata deve essere versata entro i termini indicati sopra. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Pace fiscale: quali sono gli atti definibili
Il condono consente di chiudere senza sanzioni e interessi le pendenze con il Fisco per le quali l'istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018; gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l'accertamento con adesione; gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento.
Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data e che rientrano nell'ambito delle norme che disciplinano l'acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione; gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.
Sono esclusi dalla sanatoria gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.
Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente. Inoltre, il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge altre istanze con essa incompatibili, come per esempio l'istanza di accertamento con adesione.
Pace fiscale: come si versa
In caso di invito al contraddittorio, il contribuente: per la compilazione del modello F24 indica i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l'accertamento con adesione e reperibili sul sito internet dell'Agenzia, il codice ufficio riportato nell'invito ricevuto, l'anno di riferimento e il codice atto '99999999107'; per la compilazione del modello F23 utilizza i codici tributo e il codice ufficio riportati nell'invito ricevuto e nel campo 10 'Estremi dell'atto o del documento' i seguenti dati: campo 'Anno' 2018, campo 'Numerò 99999999107.
In caso di accertamento con adesione, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall'ufficio al momento della sottoscrizione dell'atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, nonchè il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l'anno di riferimento.
Tenuto conto che nel fac-simile le imposte oggetto di adesione sono indicate unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all'ufficio col quale è stato sottoscritto l'accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute. In caso di avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all'atto da definire, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, solo per il modello F24, l'anno di riferimento.