di Giorgia Ariosto e Silvia Inghirami
Roma - Addio Finanziaria e addio legge di Stabilità: ora quando si parla di "manovra" si deve usare il termine "legge di Bilancio". Tutto parte dal 2012, quando è stato introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio. Questo ha reso necessario modificare alcune delle principali regole e procedure di contabilità.
UNICO TESTO IN DUE SEZIONI
Una delle più importanti modifiche è costituita dall'introduzione di un'unica legge di bilancio, che unifica in un provvedimento sia la legge di stabilità che quella di bilancio e ridisegna la struttura della legge di contabilità e finanza pubblica. Tali innovazioni che riguardano sia l'articolazione sia i contenuti dei provvedimenti, sono disciplinati dalla legge 163 del 4 agosto 2016. Questa prevede che la legge di bilancio oltre a contenere le disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata e di spesa (funzioni proprie della ex legge di stabilità) incorpori gli effetti di tali disposizioni nelle previsioni triennali di entrata e di spesa del bilancio dello Stato. Le misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica (con effetti sul bilancio triennale) sono contenute nella I sezione (normativa); la previsione delle entrate e della spese del bilancio dello Stato basate sulla legislazione vigente, integrate con gli effetti della manovra, sono contenute nella II sezione (contabile). La prima parte contiene modifiche dei parametri o delle norme di spesa e di entrata esistenti e nuovi interventi, nonchè eventualmente norme di carattere espansivo, cioè riduzioni di entrata o aumenti di spesa ma non può modificare direttamente gli stanziamenti della seconda sezione. Così, nella manovra di quest'anno troviamo nella prima sezione l'elenco di tutti gli interventi messi in campo, dal capitolo pensioni alle risorse per i contratti pubblici li bonus maternità alle misure per le imprese. La seconda sezione può invece variare gli stanziamenti previsti a legislazione vigente attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni; può inoltre rimodulare le leggi di spesa ed evidenziare le modifiche alle previsioni che derivano dalla prima sezione. In questa sezione nella legge di bilancio 2017 vi sono gli stati di previsione dei singoli ministeri.
CAMBIA LA ROAD MAP
Rispetto alla legge di Stabilità, cambia anche la tempistica, che slitta in avanti: la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che rivede il quadro macroeconomico presentato dal governo ad aprile, passa dal 20 settembre al 27 e la presentazione del disegno di legge di bilancio al Parlamento passa dal 15 al 20 ottobre.
VIA CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Con la nuova legge è inoltre eliminata la previsione delle clausole di salvaguardia. Si prevede che nel caso di leggi i cui oneri siano individuati mediante previsioni di spesa, il ministero dell'Economia dovrà provvedere al monitoraggio degli oneri, per prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Se si stanno per verificare scostamenti, sarà il Mef in prima battuta a recuperare le risorse mancanti tagliandole dagli stanziamenti del ministero competente. Se questo non dovesse ancora bastare, allora interverrà Palazzo Chigi emanando un dpcm (Decreto del presidente del consiglio dei ministri) da approvare in Consiglio dei ministri e inviare alle Camere per provvedere alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Viene inoltre previsto che per le misure pluriennali nel caso in cui si stia per verificare uno scostamento, per gli anni successivi a quello in corso, la compensazione degli effetti che eccedono le previsioni di spesa si provvederà all'interno della legge di Bilancio.
STOP MICROMISURE
La legge di bilancio non deve, in ogni caso, contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, nè interventi di natura localistica o microsettoriale, ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge. Viene infine escluso l'utilizzo, a finalità di copertura finanziaria di leggi di spesa, di risorse destinate dai cittadini alla quota statale dell'8 per mille e di quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa della quota del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
ITER IN PARLAMENTO
Il Parlamento esamina esamina e può modificare la manovra incidendo su entrambe le sezioni, attraverso la modifica delle disposizioni di entrata e di spesa presentate dal Governo e/o l'introduzione di nuove misure, e attraverso le variaizoni dei programmi di spesa del bilancio dello Stato, che rappresentano l'unità di voto, e degli stanziamenti delle leggi di spesa ad essi collegate. Il governo presenta in Assemblea la Nota di variazioni, che trascrive sulla seconda sezione gli effetti finanziari delle modifiche che derivano dagli emendamenti approvati dal Parlamento ad entrambe le sezioni. Infine, il Parlamento approva la Nota di variazioni e la legge.
OBIETTIVI
L'integrazione di legge stabilità e di bilancio persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza. (AGI)