Bisognerà aspettare che vengano nominati i nove componenti della Commissione chiamata a valutare le richieste di indennizzo e che sia operativa la piattaforma Consap perché i risparmiatori truffati possano fare domanda per essere risarciti: il decreto attuativo è pronto e se, come appare certo, verrà pubblicato il 13 maggio sulla Gazzetta Ufficiale, occorrerà attendere 45 giorni.
Col decreto attuativo sul Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori, da 1,5 miliardi stanziati con l'ultima legge di bilancio, si compie così un ulteriore passo in avanti a favore dei risparmiatori truffati, ossia coloro che hanno subito violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e buona fede che il Testo unico della finanza impone nella vendita di titoli.
Sono chiamati in causa coloro che hanno investito nelle banche in liquidazione, quelle venete Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca ma anche in altre come Banca Etruria e Banca Marche. I beneficiari, così come prevede il testo del decreto attuativo, sono i risparmiatori che hanno dichiarato nel 2018 un reddito Irpef fino a 35 mila euro o hanno un patrimonio mobiliare fino a 100 mila euro).
Potranno presentare domanda dopo la nomina dei Commissari e dopo che la Consap, entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, aprirà il portale telematico che verrà poi reso operativo.
I rimborsi saranno parametrati al costo d'acquisto: il meccanismo prevede un ristoro del 30% nel caso delle azioni, e del 95% quando si tratta di obbligazioni subordinate. In entrambi i casi, il tetto è fissato a 100 mila euro per ogni indennizzato, a cui vanno detratti gli eventuali indennizzi già ricevuti in passato a forfait o tramite giudizio o arbitrato. Nel caso delle obbligazioni, andrà detratta l'eventuale differenza positiva far il rendimento del bond e quello di un Btp della stessa durata.
Oltre al risparmiatore e agli eredi potranno chiedere il rimborso i familiari, i conviventi o i parenti entro il secondo grado a cui sono stati ceduti i titoli. In dettaglio, viene sancito che l'indennizzo viene determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto (ma si sta discutendo se innalzare tale soglia a 200 mila come sollecitato da più fronti).
Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l'indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100 mila euro per ciascun avente diritto. Sarà la Commissione a valutare poi le richieste, a verificare la sussistenza dei requisiti previsti e a disporre il pagamento "con la massima celerità".
La Consap renderà intanto operativa, entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto, una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e gli adempimenti a tal fine necessari. La piattaforma è dotata anche di un sistema interattivo di ricezione e risposta alle domande provenienti dal pubblico. Entro 45 giorni la piattaforma consente agli utenti di procedere alla presentazione formale dell'istanza e dei documenti.