Rottamazione, 'fase 2': guida al pagamento delle cartelle Equitalia
Rottamazione, 'fase 2': guida al pagamento delle cartelle Equitalia
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Guida per i contribuenti sul sito Equitalia

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  • COMUNICAZIONE SOMME DOVUTE - Si chiama così la lettera di Equitalia che informa sull'accoglimento o l'eventuale rigetto della adesione, così come su possibili debiti che per legge non possono rientrare nella definizione agevolata, e quindi sugli importi da pagare e sulla data entro cui effettuare il pagamento. La comunicazione contiene anche i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata (da una ad un massimo di 5 rate) dal contribuente al momento della compilazione del modulo di richiesta, oltre al modulo per l'addebito in conto corrente.
    Dal 16 giugno, nell'area riservata del sito della società di riscossione, i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata potranno trovare copia della risposta di Equitalia (Comunicazione delle somme dovute). Un servizio voluto dai vertici della società di riscossione per andare incontro a quei cittadini che, per diversi motivi (vacanze, notifica postale non andata a buon fine, smarrimento della risposta inviata ecc.) non entreranno in possesso della comunicazione originaria. In questo modo sarà loro possibile utilizzare la copia, coi relativi bollettini e codici Rav, e procedere a pagare nei termini previsti dalla legge.
  1. AT - Accoglimento totale della richiesta: riguarda coloro che hanno un importo da pagare per i debiti "rottamabili" e non hanno invece nulla da pagare per eventuali debiti non "rottamabili"
  2. AP - Accoglimento parziale: riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti "rottamabili", ma hanno anche debiti non "rottamabili"
  3. AD - Per coloro che non devono pagare nulla né per i debiti "rottamabili", nè per eventuali debiti non "rottamabili"
  4. AX - Per quei contribuenti che hanno debiti "rottamabili" e non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non "rottamabili"
  5. RI - Riguarda le adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e quindi l'importo deve essere pagato senza agevolazioni.
  • PROSPETTO DI SINTESI - Ogni comunicazione (vedi foto sopra) contiene un prospetto con l'elenco delle cartelle/avvisi e l'indicazione dettagliata del totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione); del debito residuo oggetto di definizione; dell'importo da pagare per la definizione agevolata del debito; del debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), è riportato nella comunicazione un ulteriore prospetto con l'elenco dei "carichi non definibili" con l'evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.
  • COME PAGARE - E' possibile farlo presso la propria banca, agli sportelli bancomat (Atm) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Itb e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente ai nostri sportelli. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata. Per esempio, per la scadenza rata del 31 luglio 2017, il servizio andrà richiesto entro e non oltre l'11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l'addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest'ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2017 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.
  • ATTENZIONE AI PAGAMENTI - La legge prevede che con il pagamento della prima rata della definizione agevolata verranno revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione. Potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata. .
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