R oma - Il cantautore romano Adriano Bono ha presentato un esposto all'Autorità Garante per la Concorrenza contestando alla Siae la violazione dell'art. 8 comma 2 bis della legge Antistrust, l'abuso di posizione dominante nella concessione di licenze per musiche di sottofondo e condotte abusive nella prestazione di servizi per i quali non ha titolarità esclusiva.
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"La legge - si sostiene nel ricorso - riconosce a SIAE un'esclusiva solo sulle licenze musicali di opere italiane utilizzate per concerti, teatri, radio e TV, riproduzione meccanica. In quanto monopolio legale, queste attività dovrebbero essere esercitate da una società separata che non ne svolga contemporaneamente altre (art. 8 comma 2 della legge antitrust). SIAE, invece - recita l'esposto - conduce queste attività mescolandole ad altre su cui non ha il monopolio legale (es. online, noleggio) e questo in violazione della legge".
Nel ricorso si legge anche che "SIAE costringe autori ed editori a dare un mandato complessivo per tutte le attività, sia quelle in esclusiva che quelle non in esclusiva, rendendo complicata la procedura per togliere dal mandato le attività non in esclusiva. E' come se - spiega Bono - scegliendo un operatore di telefonia mobile questo ti costringesse a comprare fax, telefono fisso, internet. è la stessa cosa che faceva Microsoft, poi sanzionata nel 2009 dall'Unione Europea, obbligando nei fatti i clienti a utilizzare Internet Explorer acquistando il pacchetto Windows".
"SIAE - spiega il cantautore romano a proposito della seconda contestazione - fa credere con informazioni false e minacciose ai commercianti di essere l'unico soggetto titolato a rilasciare licenze per le musiche di sottofondo. Gli esercenti ricevono comunicazioni molto ambigue e ricattatorie del tipo 'paga entro una data scadenzà come se i diritti Siae fossero equiparabili al canone Rai".
"In realtà - aggiunge Bono - qualunque altra società di collecting (anche estera), oppure autori ed editori possono licenziare direttamente la propria musica senza che l'esercente debba avere alcun rapporto o pagare alcuna somma a SIAE. Questa disinformazione e queste minacce costituiscono un "abuso di posizione dominante", un'infrazione molto grave alla legge antitrust. L'esercizio commerciale è tenuto a pagare la Siae solo se diffonde musica licenziata da Siae". (AGI)