Navigare in chat in cerca di storie extraconiugali equivale a tradire. Lo ha stabilito la Cassazione - prima sezione civile - che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo contro una sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna con la quale, in sede di separazione, era stato confermato il diritto della ex moglie a ricevere un assegno pari a 600 euro mensili. Per i giudici, dunque, la donna ha diritto al mantenimento dopo averlo sorpreso in cerca di avventure via web. Un tradimento più pesante della decisione della donna di abbandonare il tetto coniugale, al quale l'uomo voleva appellarsi.
Cosa sostiene la Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici d'appello, secondo i quali era "esclusa" la "violazione dell'obbligo di coabitazione" da parte della donna, mentre era sussistente la "violazione dell'obbligo di fedeltà" compiuta dal marito "intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet".
Tale circostanza, si legge nella sentenza, è stata ritenuta "oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione". L'"abbandono del tetto coniugale" contestato alla ex è stato quindi "giustificato" dai giudici alla luce della "violazione degli obblighi di fedeltà" da parte del marito che, da parte sua, si era sempre "limitato a minimizzare" la propria condotta.
Con questa sentenza, la Suprema Corte ha convalidato il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Bologna che nel 2014 aveva equiparato la navigazione sui siti d'incontri alla violazione dell'obbligo di fedeltà
Insieme da meno di un anno
Più anziano lui con una pensione di 3.000 euro al mese, benestante e molto più giovane lei, la coppia era sposata da meno di un anno, si legge sul Messaggero. "In Cassazione, l'uomo, distinto signore ancora in cerca di avventure nonostante le sue recenti nozze con la giovane consorte, si è lamentato del fatto che i magistrati bolognesi avevano 'ritenuto giustificato l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un suo interesse alla ricerca di compagnie femminili sul web'.
Ad avviso del marito lasciato, "tale circostanza non era sufficiente a provare che l'allontanamento fosse dipeso esclusivamente da ciò, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi". Ma il tentativo di "minimizzare la sua condotta" non ha sortito effetto. A nulla gli è valso, per cancellare l'assegno in favore dell'ex, far riferimento alla "breve durata del matrimonio, nemmeno un anno", alla circostanza ammessa dalla stessa moglie "di svolgere lavori in nero", al fatto che lei avesse "automobili di grossa cilindrata", "quote di immobili, un intero palazzo e altre potenzialità economiche a lei favorevoli".
I confini della relazione 'platonica'
Più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla possibilità di dichiarare la responsabilità per il fallimento del matrimonio (cosiddetto addebito) nei confronti del coniuge che intrattenga una relazione platonica su internet, osserva il sito La Legge per Tutti. E tutte le volte in cui il rapporto telematico travalichi la semplice “amicizia virtuale”, sconfinando nel desiderio carnale o, comunque, in un legame sentimentale, non vi sono dubbi: per i giudici questo basta per essere dichiarati colpevoli della violazione dell’obbligo di fedeltà.
Ma chi intrattiene flirt virtuali può contare sulla “non punibilità” della sua azione "se riesce a dimostrare che la vera causa della rottura del matrimonio non è stata la sua relazione su internet, ma essa va ricercata in situazioni pregresse, che già avevano sgretolato l’unità familiare. Insomma, basta la prova che la vita di coppia fosse già compromessa per non subire l’addebito".