Prime applicazioni della sentenza della Cassazione secondo commercializzare derivati dalla cannabis light quali infiorescenze, olio e resina non rientra nelle finalità commerciali regolate dalla legge 242 del 2016 ed è pertanto illegale. Sequestri di cannabis light sono avvenuti anche in passato, spesso perché il livello di Thc rilevato era superiore ai limiti previsti per legge. La novità è che in questo caso le forze dell'ordine hanno affermato di aver svolto le operazioni sulla scia del nuovo orientamento giuridico.
Ieri a Lamezia Terme i carabinieri hanno svuotato distributori automatici che contenevano decine di confezioni di cannabis light esposte e pronte per la vendita, "in contrasto con quanto recentemente disposto dalla Corte di Cassazione". I titolari delle relative attività commerciali sono stati denunciati.
I militari della Compagnia di Sala Consilina, nel Salernitano, hanno invece denunciato a piede libero un ventottenne per detenzione al fine di vendita di sostanze stupefacenti. Nel corso di controlli nelle attività commerciali, in un bar in un'area di ristoro nel Vallo di Diano, i militari dell'Arma hanno trovato 15 confezioni di infiorescenze di cannabis per un totale di circa 30 grammi di marijuana light, messo in vendita per un valore complessivo di 300 euro circa. Anche in questo caso l'operazione è scattata "vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30 maggio".
Cosa stabilisce la sentenza
Secondo i giudici di piazza Cavour, integrano il reato" previsto dal Testo unico sulle droghe (articolo 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990) "le condotte di cessione, di vendita, e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante".
Chi vende infiorescenze con livelli di Thc irrisori è quindi al sicuro? Non è così semplice. La commercializzazione di cannabis 'sativa L', spiegano i supremi giudici, "e in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016", sulla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
Con la loro informazione provvisoria - alla quale dovrà seguire il deposito della sentenza con le motivazioni - i giudici della Corte osservano che la legge del 2016 "qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole" che "elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati".