Rubare giocattoli a un bambino del valore di 250 euro non è un reato perché il fatto è da considerarsi di ‘particolare tenuità. Lo ha stabilito il gip di Lecco Salvatore Catalano che ha archiviato il procedimento a carico di una donna che si era introdotta nell’abitazione in cui il bimbo (all'epoca aveva 4 anni) vive con la madre, in un piccolo centro della provincia lecchese, e gli aveva portato via un trattore a pedali e una bicicletta.
Nella decisione che risale al 9 maggio scorso, il gip, stando a quanto apprende l'Agi, si richiama all’articolo 131 bis del codice penale che “mira a impedire la celebrazione di un processo inutile quando la notizia di reato, non destituita di fondamento, attenga però a un fatto di particolare tenuità”. In questo caso, argomenta il magistrato, “il valore di detti giocattoli non può che essere, anche in considerazione dell’uso, modesto”. Il giudice ha accolto le ragioni esposte nella richiesta di archiviazione dal pm Andrea Figoni ed evidenziato pure che il bimbo "non risulta traumatizzato avendo poi invitato alla festa di compleanno il figlio" della donna imputata per furto.
Nell’opposizione all’archiviazione, la madre del bambino aveva fatto presente invece che “quegli oggetti erano molto cari” per il figlio “ed era sua abitudine usarli entrambi quasi ogni giorno, ogni qual volta il tempo lo permettesse”. “Vederseli sottrarre – ha aggiunto – ha provocato in lui un’immediata reazione di rabbia e tristezza e ancora oggi vive con sofferenza il ricorso del furto e la mancanza degli oggetti, soprattutto del trattore. Se il medesimo reato fosse stato commesso ai danni di un adulto attraverso il furto di uno smartphone del valore di 250 euro forse non si sarebbe ravvisata una particolare tenuità del fatto".