Dapprima la Toscana, poi la Calabria, e ora altre regioni potrebbero seguirne l'esempio, accodarsi e proporre ricorsi alla Corte costituzionale contro la legge sulla sicurezza. Ci sono 60 giorni a disposizione, ovvero dal momento in cui la legge è in Gazzetta Ufficiale: la pubblicazione di una legge è infatti l'ultimo atto di un percorso, da quel momento in poi la legge vincola la generalità dei soggetti. E si può fare ricorso.
Le Regioni possono farlo direttamente alla Consulta, senza il passaggio in sede di giudice ordinario, dove viene sollevata la questione di legittimità costituzionale di un provvedimento e quindi lo stesso giudice si ferma nell'esame del ricorso e trasmette gli atti alla Consulta. Per le Regioni è una prerogativa in più quella del ricorso diretto, come del resto lo è per il governo, ovvero lo Stato, di fronte a leggi regionali che a suo parere violano competenze statali.
Quando si può percorrere la 'corsia diretta'
"La porta d'ingresso per proporre ricorso - spiega all'Agi il professor Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale - è sempre un vizio della legge, la violazione di competenze regionali o, al contrario, competenze statali". E comunque questa 'corsia' diretta "non preclude che possano esserci delle questioni di legittimità costituzionale nel corso del giudizio". La differenza sostanziale nella procedura di accesso alla procedura di impugnazione davanti alla Consulta sta nel fatto che attraverso il giudizio ordinario occorra partire dall'accertare l'esistenza di una controversia sull'applicazione della legge che si vuole impugnare, mentre sia le Regioni che il governo centrale possono, reciprocamente, contestare la violazione di proprie competenze.
Nel caso specifico, nel caso di questo decreto sicurezza, "bisogna vedere - rileva Mirabelli - quale è la competenza, o quali le competenze, che si ritiene una violazione di competenze. Non credo lo sia la questione del'anagrafe, può esserlo invece quella legata all'assistenza sanitaria, al diritto alla salute".
Un ricorso 'rinunciabile'
Un altro aspetto che Mirabelli sottolinea è che "non è infrequente il ricorso delle Regioni alla Consulta, più raramente è il governo a ricorrere". E poi la grande differenza tra questo percorso e quello che passa per il giudice ordinario: nel caso diretto, i ricorsi sono rinunciabili, cioè in qualsiasi momento chi lo ha proposto può tornare indietro, annullarlo; gli altri invece, quelli per via incidentale, non lo sono, ovvero il percorso dev'essere completato, il ricorso deve arrivare all'esame della Consulta.
Tradotto, significa che se il governo introduce novità nella legge in questione e queste rispondono a quelle che sono le aspettative della Regione o delle Regioni ricorrenti, allora tutto si ferma, si azzera il ricorso. Cosa che non e' automatica per il ricorso per via ordinaria, perché il giudice, essendo chiamato ad applicare una norma, laddove ravvisi che la questione di legittimità costituzionale della norma stessa rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio è non ritenuta manifestamente infondata, ecco che la valutazione è rimessa alla Corte costituzionale.
In sostanza il giudice della causa apre le porte del giudizio di costituzionalità, e se pure interviene la novità nella legge, non è detto che il giudice in questione la reputi automaticamente tale da poter rispondere all'applicazione o meno di una norma. Tanto è vero che la Consulta sollecita poi il giudice ordinario a dare una risposta in tal senso.
Il ruolo del Quirinale
Mirabelli torna anche sulle polemiche per il fatto che il presidente della Repubblica abbia firmato la legge, e ribadisce che il capo dello Stato ha sì la funzione di promulgare una legge approvata dal Parlamento, ma non concorre alla formulazione della stessa, e peraltro "non è detto che la condivida". E se pure la rimanda al Parlamento, quando questo a sua volta in seconda battuta la rimette nuovamente al Quirinale per la firma di promulgazione, il presidente è tenuto a firmarla.
Se continua a non condividerla, può accompagnare la firma con una comunicazione scritta in cui evidenzia le proprie perplessità e i dubbi. La mancata firma può anche costituire conflitti tra poteri dello Stato, ovvero il Parlamento che si sente deprivato delle proprie prerogative, in primis quella di legiferare. E dunque la firma del presidente della Repubblica - chiarisce per l'ennesima volta l'ex presidente della Consulta - non rappresenta "né può essere garanzia di costituzionalita' di una legge. E infatti esiste appunto la Consulta che con i suoi giudizi afferma o meno la legittimità costituzionale di una legge".