L'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a scuola diventerà 'flessibile': scatterà solo quando si verificheranno emergenze sanitarie o ci sarà un significativo scostamento dagli obiettivi di copertura fissati. In tutti gli altri casi, basterà rispettare le raccomandazioni degli organismi sanitari internazionali. È questa la strada intrapresa con il disegno di legge M5s-Lega, presentato lo scorso 7 agosto in Senato, che punta a introdurre il cosiddetto 'obbligo flessibile' e superare il decreto Lorenzin del 2017.
Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha spiegato: "Si tratta di una proposta di legge della maggioranza parlamentare, in cui si spinge per il metodo della raccomandazione che è quello che prediligiamo da un punto di vista politico. Prevederemo delle misure flessibili di obbligo sui territori, quindi nelle regioni e nei comuni dove ci sono tassi più bassi di copertura vaccinale o emergenze epidemiche". Il ddl, composto da 7 articoli, porta la firma dei senatori Stefano Patuanelli (M5s) e Massimiliano Romeo (Lega). Ecco cosa prevede.
Articolo 1 - Finalità
"Assicurare la tutela della salute pubblica attraverso la promozione delle vaccinazioni con lo scopo di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza, anche al fine di proteggere i soggetti per i quali le vaccinazioni sono controindicate in ragione di particolari situazioni cliniche documentate, nel rispetto delle raccomandazioni degli organismi sanitari internazionali in tema di profilassi, controllo, eliminazione ed eradicazione delle malattie prevenibili con la vaccinazione; garantire la piena e uniforme erogazione delle prestazioni vaccinali sul territorio nazionale per assicurare equità e parità di accesso alle stesse, riconoscendo che l'educazione e l'informazione in materia di prevenzione vaccinale costituiscono livello essenziale delle prestazioni assistenziali (LEA) quali interventi prioritari nella lotta contro la riluttanza nei confronti dei vaccini e per l'ottimizzazione delle coperture vaccinali; garantire l'implementazione e, conseguentemente, il costante aggiornamento dell'Anagrafe vaccinale nazionale in tempi rapidi e certi".
Articoli 2 e 3 - Piano Nazionale per la prevenzione vaccinale
Il disegno di legge prevede e disciplina un Piano nazionale di prevenzione vaccinale (Pnpv) con durata quinquennale, che ha lo scopo di individuare e aggiornare periodicamente gli specifici standard minimi di qualità delle attività vaccinali e gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale. Tra le misure per l'implementazione del Pnpv l'art. 3 indica che "una quota del Fondo sanitario nazionale sia vincolata all'effettivo perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano e alla realizzazione dell'aggiornamento, adeguamento e mantenimento dei sistemi informativi regionali per il governo e l'esercizio delle attività vaccinali, con particolare riferimento a quelli che alimentano l'anagrafe vaccinale nazionale; della promozione delle vaccinazioni e rimozione dei fattori che ostacolano il raggiungimento di adeguate coperture vaccinali; della promozione dell'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Pnpv attraverso piani di comunicazione ispirati ai principi della trasparenza e indipendenza delle fonti informative, al fine di consolidare la fiducia nel Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione vaccinale e la sua reputazione".
Articolo 4 - L'anagrafe vaccinale nazionale
L'Anagrafe vaccinale ha lo scopo di raccogliere "i dati dei soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, di coloro che omettono o differiscono le vaccinazioni previste dal Pnpv, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, nonchè le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati, che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza". Permetterà, tra l'altro, di svolgere un "monitoraggio dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, una verifica delle coperture vaccinali in relazione al calendario vaccinale nazionale vigente e un'elaborazione di indicatori a livello nazionale, regionale e aziendale, anche a fini comparativi".
Articolo 5 - Interventi in caso di emergenze sanitarie
Il provvedimento prevede interventi "in caso di emergenze sanitarie o di compromissione dell'immunità di gruppo, anche con l'adozione di Piani straordinari qualora nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle coperture vaccinali svolta su base semestrale dal ministero della Salute si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal Pnpv tali da ingenerare il rischio di compromettere l'immunità di gruppo. Tali Piani prevedono, ove necessario, l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza. Il mancato adempimento degli obblighi imposti dai Piani straordinari di intervento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro".
Gli ultimi due articoli, il 6 e il 7, infine, riguardano rispettivamente le disposizioni finanziarie e le parti abrogate del decreto Lorenzin del 7 giugno 2017, convertito in legge il 31 luglio dello stesso anno.
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