AGI - È "ragionevolmente proporzionata" la pena di tre anni di reclusione per il conducente che, avendo causato lesioni gravi, si dà alla fuga. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con una sentenza depositata oggi, con cui ha dichiarato infondate le questioni sollevate sull'articolo 590-ter del codice penale nella parte in cui, se il conducente si dà alla fuga, porta il giudice ad applicare, per le lesioni personali stradali gravi, la pena invariabilmente fissa di tre anni di reclusione.
La "condotta dolosa" che il conducente, dandosi alla fuga, pone in essere dopo l'incidente, esprime la "cosciente determinazione" di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti: egli, si rileva nella sentenza scritta dal giudice Luca Antonini, "decide scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunità a scapito dell'interesse immediato delle persone coinvolte nell'incidente".
La Corte ha innanzitutto ribadito la propria giurisprudenza secondo cui previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, risultando "'indiziate di illegittimità costituzionale", ma ha precisato che, nel caso della fuga del conducente, la pena minima di tre anni di reclusione che la norma censurata richiede comunque di applicare, "non può non essere riconosciuta ragionevolmente proporzionata", anche perchè non suscettibile, per effetto dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti, "di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccessivi rispetto alla gravità dell'illecito commesso".
Secondo i giudici costituzionali, "la scelta di approntare una soglia minima di tre anni da applicare alla fuga del conducente" trova anche "giustificazione in termini sistematici" nel quadro del complessivo intervento realizzato dalla legge sull'omicidio stradale (la 41/2016), volto "a inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte che, attraverso la violazione delle regole della circolazione stradale, offendono l'incolumità personale e la vita".
In mancanza della soglia minima dei tre anni, conclude Palazzo della Consulta, "il calcolo di convenienza potrebbe indurre il conducente a scegliere la fuga", sia nella fattispecie base delle lesioni (perchè a fronte del modesto aumento di pena si sarebbe evitato il coinvolgimento nella causazione dell'incidente), sia nell'ipotesi di lesioni gravi causate in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre una certa soglia di tasso alcolemico) o sotto l'effetto di stupefacenti.