AGI - Per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori è necessario che vi sia un accordo. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine deciso dagli stessi, e qualora manchi anche questo ulteriore accordo, serve l'intervento del giudice. È quanto precisa una delle ultime circolari del Viminale rivolta ai prefetti.
Il documento invita a sensibilizzare i sindaci affinché forniscano tempestivamente le indicazioni conseguenti agli uffici di stato civile dei comuni.
Con la decisione in questione - ricorda il ministero - la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262, comma 1, del Codice civile "nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".
Con questo viene stabilito che il cognome del figlio "deve comporsi con i cognomi dei genitori", nell'ordine deciso dagli stessi, salva la possibilita' che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. L'accordo richiamato, spiega la circolare, è quindi "imprescindibile".