AGI - Il Tribunale del Lavoro di Brescia ha disposto che venga concesso l’assegno alimentare a una dipendente di un’azienda sanitaria che non si è vaccinata ed è quindi stata sospesa dal lavoro e non più retribuita.
La giudice ha rimesso la questione alla Consulta chiedendole di pronunciarsi sulle conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale sanitario. Fino ad allora, la donna avrà diritto a “un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio”.
Nel provvedimento, letto dall’AGI, si ipotizza la violazione degli articoli 3 (uguaglianza dei cittadini) e 4 della Costituzione (diritto al lavoro). Sulla decisione della giudice Mariarosa Pipponzi pesa anche la particolare situazione economica della donna che “vive sola, che non ha altri mezzi di sussistenza tranne il proprio stipendio da lavoratrice dipendente, è in affitto in una casa popolare e negli ultimi due mesi non è riuscita a pagare il canone e viene aiutata, per sopperire alle esigenze primarie di vita, da una sorella e da associazioni di volontariato".
A rendere ancor più delicata la vicenda “c'è la particolare durata della sospensione dal lavoro della ricorrente, sino al 31 dicembre 2022, che non può fruire dei benefici previsti in caso di licenziamento quali l’ indennità di disoccupazione e dalla circostanza che la ricorrente, stante le vigenti disposizioni, è impossibilitata a svolgere la sua attività presso qualsiasi altra struttura anche privata”.
Negarle la retribuzione e altre misure di sostegno, sintetizza il magistrato, sarebbe “gravemente lesivo della dignità della persona”.