Cosa cambierà con la fine dello stato di emergenza
AGI - Stop al green pass per i ristoranti all'aperto e nel trasporto pubblico, via l'obbligo di super green pass al lavoro, allentamento delle norme sui contatti a scuola, abolizione della quarantena per i contatti stretti di positivi, anche non vaccinati, mascherine al lavoro anche chirurgiche e non per forza Ffp2.
Sono alcune delle novità che entreranno in vigore al termine, dopo oltre due anni, dello stato di emergenza deliberato per fronteggiare il Covid il 31 gennaio 2020 e via via prorogato. La deadline è per il 31 marzo, ultimo giorno, almeno dal punto di vista burocratico, dell'"era Covid".
Non ci sarà più la struttura commissariale del generale Figliuolo a gestire la campagna vaccinale, ma nasce l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, guidata dal maggior generale Tommaso Petroni.
Addio anche al Comitato tecnico-scientifico, istituito a febbraio 2020 e protagonista soprattutto durante il primo, drammatico anno di pandemia delle decisioni che hanno condizionato la vita degli italiani.
Dal primo aprile, insomma, si volta pagina, e inizia un processo che vedrà saltare gradualmente le restrizioni attualmente in vigore. Ecco i passaggi principali.
Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 1 aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test). Dal 1 maggio l'obbligo di green pass verrà eliminato
Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie
Resta fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
Green pass per attività e servizi
Il decreto rimodula l'utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dal 1 aprile cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.
Scuola
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.
- Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia: in presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
- Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
- L'isolamento: gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Mascherine
Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per: mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita); spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive.
Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. E resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.
Quarantene e isolamento
Dal 1 aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).
Tuttavia, ha precisato nei giorni scorsi il ministero, non cambia la tempistica dell'isolamento: un positivo dovrà restare a casa almeno 7 giorni (10 se non vaccinato) prima di sottoporsi al tampone per accertare l'eventuale negatività e uscire.