AGI - È il decreto legislativo 22 giugno 2007, numero 109, quello in base a cui sono state 'congelate' risorse economiche per 143 milioni di euro riconducibili a cittadini russi inclusi nelle 'black list' dell'Unione europea.
Ecco, in sintesi, che cosa prevedono i 16 articoli del testo.
Congelamento beni
Per "congelamento" di risorse economiche si intende "il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia".
Ambito di applicazione
Il decreto detta misure per "prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa". Non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.
Comitato sicurezza finanziaria
Presso il ministero dell'Economia è istituito il Comitato di sicurezza finanziaria, composto da 15 membri e presieduto dal direttore generale del tesoro. Il Comitato - integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio - "adotta ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal ministro dell'Economia e delle Finanze". È quest'ultimo, su proposta del Comitato, a disporre il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, "anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità". Il congelamento dura sei mesi, "rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne permangano le condizioni".
Movimenti off limits
Le risorse economiche 'congelate' "non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo". Ed "è vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio". Il congelamento è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e "non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi a oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche".
Unità di informazione finanziaria
Le attribuzioni della Uif per l'Italia, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate "anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa". La Uif "cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonche' la circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche".
Agenzia del demanio
L'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione e alla gestione delle risorse congelate: "se, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti di sequestro o confisca, aventi a oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca". In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto: con la medesima comunicazione, quest'ultimo e' invitato a prendere in consegna i beni entro 180 giorni. Dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, è l'Agenzia del demanio a curare la gestione delle risorse economiche.