AGI - La quinta sezione del Tar della Campania, presidente Maria Abruzzese, ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori di studenti contro l’ordinanza 1/2022 del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che posticipava al 29 gennaio il ritorno in classe per le scuole dell’infanzia, elementari e medie.
Il tribunale amministrativo ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo quindi il provvedimento emesso dalla Regione e fissato la trattazione l’8 febbraio.
L’ordinanza 1/2022 firmata da Vincenzo De Luca è una misura che non “sottende una compiuta valutazione di adeguatezza e proporzionalità" anche perché "la regione Campania" non è "classificata tra le zone rosse e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e che il solo dato dell’aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica e peraltro neppure certo e la sola mera possibilità dell’insorgenza di gravi rischi, predicata in termini di eventualità, non radicano per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale".
Con queste motivazioni il giudice Maria Abbruzzese, presidente della quinta sezione del Tar della Campania ha accolto il ricorso degli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci che si sono opposti all'ordinanza del presidente De Luca per conto di una coppia con due figli minori.
E ancora il giudice scrive che "non risulta peraltro alcun focolaio né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa" e a ulteriore sostegno della complessiva "non ragionevolezza della misura, non risulta siano state assunte misure restrittive di altre attività" e ci si concentra invece "sulla sola frequenza scolastica rispetto alla quale, difformemente dalle scelte legislative, è stata privilegiata l’opzione zero".
E non basta appellarsi "alle difficoltà del sistema sanitario regionale, lungi dal giustificare l’adozione della misura sospensiva, dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di collasso anche sul sistema dei trasporti; con la conseguente confermata impossibilità di qualificare contingibile una misura dichiaratamente volta ad evitare un pericolo ampiamente prevedibile solo a voler considerare il recente passato".