AGI - Una riforma che punta a semplificare i procedimenti civili nelle forme e nei tempi, per fornire risposte più celeri ai cittadini e favorire l’attrazione degli investimenti stranieri.
Ruota intorno agli impegni assunti dal Governo con l’Europa nel Pnrr - l'obiettivo è arrivare a ridurre del 40% i tempi dei procedimenti - l’architettura portante della riforma della giustizia civile.
Dal tribunale della famiglia - con maggiori tutele per le vittime di violenza - alla semplificazione dei riti, con la valorizzazione di forme di giustizia alternativa: queste le principali novità introdotte con la riforma approvata in via definitiva dal Parlamento.
Tribunale della famiglia e tutela vittime di violenza
Istituzione di un rito unitario in luogo della frammentazione dei procedimenti in materia di famiglia, decisa valorizzazione delle tutele nelle ipotesi di violenza familiare e domestica a salvaguardia delle vittime.
Valorizzata anche la mediazione familiare e la figura del curatore speciale a tutela del minore quando vi sia il rischio di un pregiudizio per lo stesso. Viene istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: tribunali circondariali e, quale organo centrale, un tribunale distrettuale.
I tribunali per i minorenni non sono soppressi, ma trasformati in queste ultime nuove e centrali articolazioni, per valorizzare le loro specializzazioni.
Il tribunale delle famiglie sarà supportato anche da un ufficio del processo, costituito da giudici onorari, le cui competenze saranno un valore aggiunto sia per le sedi circondariali che distrettuali.
Tra gli obiettivi delle nuove norme, anche favorire la rapidità di provvedimenti a tutela della donna vittima di violenza e del minore, con novità inerenti l'iter per l'affido del bambino in case famiglia (opzione residuale), o quello sull'"ordine di protezione", per allontanare il convivente violento.
In casi di violenza - emersi nei procedimenti civili – il giudice fino ad ora non aveva strumenti di valutazione, ma demandava al giudice penale, con un inevitabile allungamento dei tempi e rischi per le vittime di violenza.
Ora, invece, il giudice civile può raccordarsi con quello del penale, se trova, ad esempio nei casi di separazione, tracce di violenza e, a sua volta, la procura deve mettere a conoscenza del giudice civile, eventuali atti contro il coniuge violento. Si rendono possibili al giudice civile dei primi accertamenti anche sommari, per verificare la violenza, e la possibilità di provvedimenti di protezione.
Un principio di delega riguarda poi la tutela della donna in casi di inferiorità economica: qualora vi sia una parte debole economicamente, può chiedere al giudice che una parte dei redditi possa essere messa a sua disposizione.
Semplificazione dei procedimenti
Introdotti dei termini intermedi dopo gli atti introduttivi per definire le domande, le eccezioni e le richieste di prova. In questo modo alla prima udienza il giudice potrà imprimere alla causa il suo corso.
Viene semplificata anche la fase decisoria (con la soppressione, ad esempio, dell’udienza di precisazione delle conclusioni) e stabilizzate alcune innovazioni telematiche introdotte durante l'emergenza Covid, quali le udienze a trattazione scritta e udienze da remoto.
Tra le novità del processo di primo grado anche l’ordinanza immediata di accoglimento o di rigetto, reclamabile e non idonea al giudicato. Nel grado di appello, vengono previste la restrizione delle possibilità di sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado, la razionalizzazione del filtro in appello e la valorizzazione della figura del consigliere istruttore.
Nel giudizio in Cassazione, oltre all'affermazione dei principi di chiarezza e sinteticità negli atti introduttivi, vengono semplificati i riti, abolita la sezione filtro (con attribuzione a tutte le sezioni del potere di filtro) e ridotte le ipotesi di decisione con pubblica udienza.
Viene poi introdotto il rinvio pregiudiziale in Cassazione, ovvero la possibilità per il giudice di investire direttamente la Corte nelle ipotesi di questioni di puro diritto, nuove, di particolare importanza, che presentino gravi difficoltà interpretative, e abbiano carattere seriale.
Cause di lavoro, corsia preferenziale a domande reintegrazione
Abolizione del doppio binario creato dalla legge Fornero, con un unico procedimento per i licenziamenti, con previsione di una corsia preferenziale per la trattazione della questione dell’eventuale reintegrazione nel posto del lavoro rispetto agli altri temi eventualmente connessi.
Mediazione, negoziazione assistita e arbitrato
La mediazione viene potenziata attraverso incentivi fiscali (forme di credito di imposta, cioè si scalano dalle tasse le spese legali per la mediazione, e viene introdotto per mediazione e negoziazione assistita anche il gratuito patrocinio, a spese dello Stato) e viene estesa quella obbligatoria all'area dei contratti di durata.
La negoziazione assistita tramite avvocati viene estesa alle controversie di lavoro e a quelle sull’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e si permette poi ai coniugi di pattuire con la negoziazione assistita in sede di divorzio l’assegno divorzile in unica soluzione.
L’arbitrato viene potenziato rafforzando le garanzie di imparzialità degli arbitri e attribuendo agli arbitri (se le parti sono d’accordo in tal senso) il potere di emanare misure cautelari.
Più tutela credito nel processo esecutivo
Oltre a novità di carattere semplificatorio, viene introdotta la riduzione di alcuni termini, la possibilità nelle espropriazioni immobiliari di ampie deleghe ai professionisti incaricati di coadiuvare i giudici, la 'vente privée' (vendita dell’immobile da parte dello stesso debitore esecutato) e le 'astreintes', misure pecuniarie di coercizione indiretta per il caso di mancato rispetto di termini o attività, anche nel processo esecutivo.