AGI – È legittima la sospensione di un lavoratore che rifiuta di prestare le sue mansioni con la mascherina. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Venezia Barbara Bortot in una sentenza del 4 giugno scorso resa nota dallo Studio Cataldi.
L’uomo, operatore ecologico, era stato sospeso per tre giorni per essersi presentato il 24 agosto 2020 durante la riunione della ‘Divisione Servizi Cimiteriali’ senza la ‘chirurgica’ distribuita dall’azienda invocando “non meglio precisati principi costituzionali”.
Gli viene contestato anche di avere istigato gli altri lavoratori a seguire il suo esempio. “Nella situazione tragica in cui il Paese e il mondo intero sono venuti a trovarsi a causa dell’epidemia da Covid 19 – scrive il magistrato – l’imposizione ai lavoratori della mascherina non è certo una misura irrazionale o eccessivamente gravosa, ma risponde al preciso dovere datoriale di tutelare al meglio i propri dipendenti”.
“Poco credibile” viene definita la giustificazione del lavoratore che si era richiamato al “caldo eccessivo”. Il giudice ricorda peraltro la prescrizione del Codice Disciplinare in base alla quale se un lavoratore “non ottempera alle disposizioni di legge e/o aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza verrà irrogata la sanzione dal rimprovero verbale fino a dieci giorni di sospensione”.