AGI - Entrano in vigore da oggi, dopo vari rinvii, le nuove disposizioni in materia di class action, che, dopo 14 anni dalla prima introduzione e pochissime azioni di classe che hanno superato il vaglio di ammissibilità, "può rivelarsi una rivoluzione".
A sostenerlo è Francesca Rolla, socia del dipartimento di contenzioso e arbitrati di Hogan Lovells, che ha commentato con l'AGI le nuove norme previste dalla Legge 31/2019. Innanzitutto, sottolinea, "viene ampliato il perimetro soggettivo e oggettivo": "L'azione di classe non sarà più, come ora, limitata alla tutela dei diritti di consumatori e utenti e in relazione a rapporti tra consumatore e operatore professionale, ma potrà essere esperita da soggetti danneggiati che siano portatori di diritti individuali omogenei", sottolinea Rolla.
In questo modo le class action potranno "trovare applicazione in ogni ambito nel quale un'impresa o un gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità pongano in essere comportamenti illeciti plurioffensivi, dando così vita a una "classe" di soggetti danneggiati" e che "potrà essere utilizzata anche nei rapporti business-to-business".
A cambiare è anche la struttura del procedimento, che da "bifasica diventa trifasica": al giudizio di ammissibilita' dell'azione e al giudizio sul merito si aggiunge la fase di liquidazione delle somme dovute agli aderenti.
Altra importante novità è il meccanismo di adesione. "Fin dalla sua introduzione, la versione italiana della class action è basata sul meccanismo opt-in ("decidere di partecipare"): ogni singolo danneggiato, se vuole prendere parte all'azione di classe, deve aderire esplicitamente. Prima, l'adesione doveva manifestarsi nella prima fase del giudizio, mentre la riforma offre al danneggiato la possibilità di aderire anche in seguito, subito dopo la sentenza di condanna che sancisce la responsabilità del danneggiante", evidenzia ancora la socia di Hogan Lovells. Per Rolla questa novità, seppur favorevole per i danneggiati, "desta non poche perplessità, in quanto determina una perdurante incertezza sulla dimensione della classe".
Altro punto trasformato è quello che disciplina il compenso dei rappresentanti della classe e dei difensori che, in caso di accoglimento della domanda, avranno diritto a un importo calcolato in percentuale sull'importo complessivo. La riforma italiana della class action, utilizzabile solo per fatti commessi dopo l'entrata in vigore, va di pari passo con l'approvazione, nel novembre 2020, della nuova direttiva europea sulle azioni collettive, che introduce un modello armonizzato di azione rappresentativa europea.
"Il recepimento della direttiva in Italia potrebbe dunque portare a una ulteriore revisione delle disposizioni sull'azione di classe, considerando che la legislazione europea, per scongiurare il rischio di abusi e cercare un equilibrio tra la tutela degli interessi dei consumatori e la necessità di certezza del diritto per le imprese, si ispira al principio del "chi perde paga"", conclude Rolla.