AGI - Le norme sul Covid, quelle contenute in gran parte nei dpcm, sono troppo complicate, secondo il presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi. "Non possono sottacersi profili problematici, quali l’incertezza del quadro normativo, eccessivamente frammentato e complicato da capire; e una qualche criticità nella diffusione dei dati e delle informazioni sull’epidemia, sì da renderne difficile la consapevolezza e minarne l’efficacia", ha rilevato Patroni Griffi nella sua relazione per l'anno giudiziario.
"Alla politica e all’amministrazione", ha aggiunto, spetta "il dovere di agire nella legalità in un quadro normativo chiaro e ben definito", mentre al giudice quello di "rispondere con tempestività e competenza alla domanda di giustizia": nel quadro emergenziale, il giudice amministrativo "deve saper contribuire alla riduzione dell’incertezza ed alla ricostruzione della fiducia nella capacità dell’ordinamento di dare risposte effettive", ha osservato il presidente del Consiglio di Stato.
Secondo Patroni Griffi, poi, "la produzione giuridica nell’emergenza ha evidenziato due principali profili problematici nei rapporti sia tra Governo e Parlamento sia fra centro e autonomie territoriali". Il presidente del Consiglio di Stato ha spiegato: "Quanto ai primi le misure adottate hanno suscitato un dibattito sui limiti del potere di normazione secondaria del Governo e sull’esigenza di indirizzo e controllo parlamentare, con ripercussioni sul rapporto tra libertà fondamentali e riserva di legge e sul rispetto dello stesso principio di legalità, in un contesto in cui il diritto alla salute ha assunto valenza tendenzialmente primaria".
Per quel che riguarda i secondi, "si sono registrate, da un lato, l’assenza di una tempestiva ed effettiva cooperazione tra Stato e Regioni, sintomo delle criticità della riforma costituzionale del 2001 nella gestione di situazioni di rilevanza nazionale - ha osservato il presidente del Consiglio di Stato - e dall’altro, una certa ritrosia dello Stato nell’esercitare funzioni di sua sicura competenza esclusiva (quali la profilassi internazionale) e nell’azionare il potere sostitutivo. Il che ha condotto a frequenti conflitti".
Patroni Griffi ha notato che "nelle democrazie costituzionali non tutto è prevedibile a priori e riconducibile a procedure interamente predeterminate. Esistono - ha sottolineato - regole e princìpi fondamentali che delineano l’assetto costituzionale dello Stato. Ma il diritto positivo va contestualizzato, in tale cornice ineludibile, a certe situazioni di fatto. E tra queste esiste lo stato di emergenza, fatto che non tollera vuoti di potere".
Tuttavia, ha affermato Patroni Griffi, "il nostro sistema costituzionale ha dimostrato capacità di adattamento, rimanendo fedele alle premesse dello Stato di diritto, la pretesa cioè di controllare il potere attraverso la sua sottoposizione al diritto, senza snaturarsi e senza 'rotture' dei paradigmi consolidati. La preminenza del diritto alla salute - ha spiegato - non lo ha sottratto al bilanciamento con altri valori costituzionali, le misure limitative dell’ordinario svolgimento della vita sociale, ove sorrette da proporzionalità e temporaneità e rispettose della dignità umana, non hanno prodotto alterazioni irreversibili dei nostri diritti costituzionali e sono state per lo più vissute dai consociati come legittime, perché percepite come funzionali alla tutela della salute".