AGI - Sicurezza, ma anche accoglienza e integrazione. Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri - dopo 13 mesi di confronto, all’interno della maggioranza, su modifiche e limature ai decreti Salvini – rappresenta una nuova pagina del corposo libro dell’immigrazione made in Italy.
Un complesso di norme che – nella direzione indicata dallo stesso presidente della Repubblica - restituisce centralità ai principi costituzionali e internazionali vigenti in materia e non penalizza più il soccorso in mare. Molte le novità.
Stop ai respingimenti
Il divieto di refoulement previsto dal Testo unico immigrazione vige anche nei confronti di coloro per i quali sussiste il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, oltre che per il rischio di tortura, e nei casi in cui il rimpatrio determini il rischio di una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il riferimento, esplicito, è a quanto più volte ribadito dalla Cedu.
Torna ad essere ammessa la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro per i permessi di soggiorno per protezione speciale, concessi per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza minori. La durata della protezione speciale diventa biennale.
Possono svolgere un’attività lavorativa gli stranieri che, intendendo ricevere cure mediche in Italia, ottengano uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno.
La limitazione o il divieto di transito di navi nel mare territoriale torna in capo al ministero dei Trasporti. Qualora ricorrano “motivi di ordine e sicurezza pubblica o legati a violazione delle leggi sull’immigrazione”, il ministro dell’Interno adotta il provvedimento di concerto con il ministro della Difesa e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa informazione al premier, ma nella previsione non ricadono le operazioni di soccorso, "immediatamente comunicate alle autorità italiane ed alle autorità dello Stato di bandiera e condotte nel rispetto delle norme di diritto internazionale e delle indicazioni del competente Centro di coordinamento dei soccorsi in mare".
Via le mega multe alle Ong
Cancellate le megamulte alle Ong che fanno attività di salvataggio. Solo in caso di violazione dei provvedimenti limitativi della navigazione connessi a motivi di ordine e sicurezza pubblica o legati a violazione delle leggi sull’immigrazione (articolo 1102 del Codice della navigazione) le Ong rischiano le relative sanzioni penali – decise nel corso di regolare processo - e una multa compresa tra 10 mila e 50 mila euro.
I tempi massimi di trattenimento degli stranieri nei Centri per il rimpatrio scendono da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri.
Gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare devono essere tempestivamente informati dei diritti e delle facoltà connessi al procedimento di convalida dell’eventuale trattenimento. Nei Centri per il rimpatrio vanno assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.
Viene ripristinato il diritto all’iscrizione anagrafica per il richiedente protezione internazionale: la Corte costituzionale, con la sentenza 186 del 9 luglio 2020, aveva già annullato l’articolo del decreto Salvini che abrogava le norme preesistenti, individuando due profili di illegittimità costituzionale.
Viene ‘riscritto’ il sistema complessivo di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, dei beneficiari di protezione e dei minori stranieri non accompagnati.
La prima assistenza viene svolta nei centri governativi mentre l’accoglienza si effettua, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), gestite dagli enti locali (ex Siproimi). Viene riconosciuta la precedenza ai richiedenti ‘vulnerabili’.
Reintrodotta la possibilità di avviare i richiedenti protezione internazionale a lavori di utilità sociale.
Il termine massimo dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza passa da 48 a 36 mesi. Il nuovo termine si applica alle domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. e 50 mila euro.