AGI - Ha diritto a un indennizzo chi ha riportato lesioni conseguenti alla vaccinazione contro l'epatite A. La Corte costituzionale, infatti, con una sentenza depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 210/1992 - inerente "l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati" - nella parte in cui "non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A".
I giudici costituzionali hanno quindi ritenuto fondata la questione sollevata dalla sezione lavoro della Cassazione: "La ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo - si legge nella sentenza depositata oggi, nella quale vengono richiamate anche precedenti pronunce - non risiede nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale".
Per questo, osserva la Consulta, "la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio da questi subìto, mentre sarebbe ingiusto consentire che l’individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo".