AGI - Al via oggi le procedure per l'emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo previste dall'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020, il cosiddetto decreto Rilancio.
Fino a quando si possono presentare le richieste?
Le istanze possono essere presentate fino al 15 luglio. Non è previsto alcun 'click day'. Il decreto interministeriale 27 maggio 2020 disciplina le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell'Unione europea e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo.
I modi per farlo?
Due le opportunità: il datore di lavoro italiano o straniero può sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020; gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 possono chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.
Quali sono i settori interessati?
I settori interessati sono agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Cosa devono fare i datori di lavoro?
Per i datori di lavoro il punto di riferimento è lo Sportello unico per l'immigrazione istituito nelle prefetture: devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno Ue di lungo periodo.
Devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro. Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore a 20.000 euro in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.
I cittadini stranieri devono essere stati fotosegnalati prima dell'8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, come risulta dalla dichiarazione di presenza o da documentazioni di data certa (ad esempio, cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative).
Come presentare le richieste?
Le istanze possono essere presentate esclusivamente con modalità informatiche da oggi al 15 luglio dalle ore 7:00 alle 22:00 sull'applicativo accessibile all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale Spid e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web. È disponibile un tutorial che guida gli utenti alla compilazione delle istanze.
Successivamente all'invio della domanda sarà generata sul portale dedicato, area personale, la ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione da consegnare in copia al lavoratore. Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a 500 euro per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell'Agenzia delle entrate.
Cosa succede dopo?
Lo Sportello unico per l'immigrazione, dopo aver verificato l'istanza e acquisiti i pareri favorevoli della questura e dell'Ispettorato territoriale del lavoro, convocherà le parti per l'esibizione della documentazione necessaria all'emersione e la stipula del contratto di soggiorno.
Contestualmente, lo Sportello provvederà all'invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla questura tramite gli uffici postali.
Gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori in questione, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno presso i 5.700 uffici Postali dedicati (sportello amico) inoltrando l'apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto.
Quanto costa?
L'onere del servizio è fissato a 30 euro. Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario di 130 euro a copertura degli oneri per la procedura, utilizzando il modello F24.
Occorre essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine; essere presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020; comprovare di aver lavorato nei settori indicati. Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello di Poste Italiane, allo straniero viene rilasciata una ricevuta contenente specifiche di sicurezza che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei relativi settori.
Contestualmente l'interessato verrà convocato in questura per l'esame della richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora il lavoratore, nel termine di sei mesi, abbia ottenuto un contratto nei settori produttivi interessati.