"Il detenuto per un reato di associazione mafiosa può essere 'premiato' se collabora con la giustizia ma non può essere 'punito' ulteriormente, negandogli benefici riconosciuti a tutti, se non collabora". Questo il principio indicato dalla Corte costituzionale, con la sentenza depositata il 4 dicembre, nella quale spiega perché, nelle scorse settimane, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo dell'ordinamento penitenziario sui permessi premio.
L'incostituzionalità della norma, ritenuta dai giudici della Consulta, "in contrasto con i principi di ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena" (articoli 3 e 27 della Costituzione), è stata estesa, spiega la Corte, a tutti i reati compresi nel primo comma dell'articolo 4 bis, oltre a quelli di associazione mafiosa e di "contesto mafioso", anche puniti con pena diversa dall'ergastolo.
Resta ferma, emerge dalla sentenza (di cui è relatore il giudice Nicolò Zanon), la "presunzione di pericolosità" ma "non in modo assoluto perché può essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l'associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti".
Dunque, non basta un regolare comportamento carcerario - la cosiddetta "buona condotta" - o la mera partecipazione al percorso rieducativo, né una semplice dichiarazione di dissociazione. "La presunzione di pericolosità - spiega Palazzo della Consulta - non più assoluta ma relativa, può essere vinta soltanto qualora vi siano elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale".
Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte alla Consulta e risolte con la sentenza di oggi "non riguardano il cosiddetto ergastolo ostativo, su cui si è di recente pronunciata la Corte di Strasburgo" ha precisato la Corte costituzionale. Le questioni su cui i giudici si sono pronunciati non riguardano l'articolo che non consente di concedere la liberazione condizionale al condannato all'ergastolo che non collabora con la giustizia e che abbia già scontato 26 anni effettivi di carcere. Quindi, spiegano, "le questioni sollevate davanti alla Corte non riguardano chi ha subito una condanna a una determinata pena, ma chi ha subito una condanna (nella fattispecie all'ergastolo) per reati cosiddetti ostativi, in particolare di tipo mafioso".