Un amministratore di sostegno può richiedere l'interruzione di terapie che tengono in vita un paziente in stato vegetativo irreversibile una volta accertata la volontà a suo tempo manifestata in quella direzione dallo stesso malato. L'intervento del giudice si rende necessario solo se c'è un'opposizione da parte del medico a procedere al distacco dai trattamenti di sostegno vitale.
Lo riferisce l'Associazione Luca Coscioni rendendo noto, attraverso i suoi legali, un provvedimento della IX sezione civile del tribunale di Roma secondo cui il giudice tutelare "riconosce il rilievo della volontà del cittadino, che va rispettata ed eseguita, quando non può manifestarla, tramite il potere/dovere dell'amministratore di sostegno di ricostruire e far valere la decisione della paziente, senza necessità, in assenza di contestazioni da parte di familiari e/o medici, di ulteriori ricorsi o autorizzazioni da parte del tribunale".
Con questa importante pronuncia - è il commento dei legali - "viene messo in primo piano la volontà della persona, evitando che, come nel caso di Eluana Englaro, per anni si sia costretti a combattere nei tribunali per vederla riconosciuta". Per l'Associazione Coscioni, "il giudice tutelare ha confermato la portata della legge 219/17 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento: la volontà della persona malata, non più capace di esprimersi, è stata conosciuta e ricostruita, perché espressa in precedenza anche in assenza di testamento biologico".
La vicenda da cui è scaturito il provvedimento del tribunale ha per protagonisti P., compagno e amministratore di sostegno di B., signora di 62 anni in stato vegetativo irreversibile e immobile in un letto dal dicembre del 2017. B., in passato, ogni volta che veniva a conoscenza di casi di soggetti in stato vegetativo, ha sempre dichiarato che mai avrebbe voluto vivere in quelle condizioni.
Un pensiero che ha sempre manifestato al suo compagno P. e ad altri suoi familiari e di cui erano a conoscenza anche gli amici più intimi della donna. Si tratta di persone che, proprio perché in grado di ricostruire il volere che adesso B. non può più esternare, l'amministratore di sostegno ha indicato in un ricorso presentato al giudice tutelare per fare si' che si possa procedere, previo percorso di cure palliative e sedazione profonda, al distacco dai trattamenti, secondo quanto previsto dalla legge 219/17.
E il giudice ha detto che "l'amministratore di sostegno, accertata la volontà della persona amministrata (anche in via presuntiva, alla luce delle dichiarazioni rese in passato dall'amministrata, anche alla presenza dello stesso amministratore) in merito al trattamento sanitario in questione, sia pienamente abilitato a rifiutare le cure proposte".