Sì alla condanna per chi esegue il "saluto fascista", una "manifestazione esteriore tipica di un'organizzazione politica perseguente finalità vietate" dalla legge Reale-Mancino, alla quale non può essere applicata la "non punibilità per particolare tenuità del fatto".
La Cassazione ha così confermato la condanna di un avvocato che, nel 2013, durante una seduta pubblica della Commissione congiunta del Consiglio comunale di Milano su sicurezza e coesione sociale dedicata al dibattito sul 'Piano Rom', aveva fatto il "saluto romano".
L'imputato era stato organizzatore di una protesta a piazza San Babila, convocata in quella stessa giornata, contro le modalità di attuazione del 'Piano Rom', per impedire la quale il presidente della Commissione sicurezza del Consiglio comunale lo aveva invitato a partecipare alla seduta consiliare.
Di fronte, quindi, alla richiesta di un consigliere sulla presenza, alla riunione, degli organizzatori della manifestazione, l'imputato, "a voce alta", aveva risposto "presenti e ne siamo fieri", effettuando il "saluto fascista" ripreso con un cellulare da una cronista.
L'avvocato era stato poi allontanato dall'aula consiliare: nei processi di merito, i giudici milanesi lo avevano condannato alla pena di un mese e 10 giorni di reclusione e al pagamento di una multa di 100 euro. A sua difesa, l'uomo aveva affermato che si era "limitato solo ad alzare la mano" per "segnalare la sua presenza" e, nel ricorso in Cassazione, aveva ribadito che si "imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo" la concessione dell'esimente della tenuità del fatto.
I giudici del 'Palazzaccio' hanno respinto il suo ricorso, condannandolo anche a pagare le spese processuali, condividendo le motivazioni con cui la Corte d'appello di Milano aveva collegato la condotta dell'imputato "a una precisa volontà, tesa a rivendicare orgogliosamente il suo credo fascista".
Il 'saluto fascista' o 'saluto romano', si legge nella sentenza depositata oggi dalla prima sezione penale, "costituisce una manifestazione gestuale che rimanda all'ideologia fascista e ai valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza", e la fattispecie di reato "non richiede che le manifestazioni siano caratterizzate da elementi di violenza".
La Cassazione ricorda inoltre di aver, già in passato, dichiarato infondata la questione di costituzionalità della legge Reale-Mancino nel punto in cui vieta la libertà di manifestazione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale per contrasto con l'articolo 21 della Costituzione: "La libertà di manifestazione del pensiero - ricorda la Corte - cessa quando trasmoda in istigazione alla discriminazione e alla violenza di tipo razzista".
Oll