La vendita di 'cannabis light' è lecita, come lecito - e non possono essere sottoposti a sequestri preventivi - è l'uso dei prodotti realizzati con essa e messi in commercio. Questa la linea dettata dalla sesta sezione penale della Cassazione, che, con una sentenza depositata oggi, segna un ulteriore capitolo in una questione finora controversa nella giurisprudenza.
La Suprema Corte, con la decisione depositata oggi, ha annullato senza rinvio il sequestro disposto dal Riesame di Macerata nei confronti di un 28enne che aveva posto in commercio infiorescenze di cannabis: i giudici marchigiani avevano ritenuto che la legge del 2016 sulla coltivazione della canapa - con la quale viene indicato come limite lo 0,6% del principio attivo Thc - non rappresentasse una deroga alla disciplina penale in materia di stupefacenti.
Se il Thc è superiore allo 02% non è colpa del coltivatore
La legge varata tre anni fa, osservano i giudici di piazza Cavour, "attesta che la coltivazione delle varietà di canapa, nella stessa considerate, non è reato" e "viene consentita senza necessità di autorizzazione": il coltivatore ha solo l'obbligo di "conservare i cartellini della semente e le fatture di acquisto".
Se all'esito di controlli, inoltre, il contenuto complessivo di Thc nella coltivazione "risulti superiore allo 0,2% ed entro il limite dello 0,6% nessuna responsabilità è prevista per l'agricoltore" e il sequestro o la distruzione delle coltivazioni possono essere disposti "solo se il contenuto di Thc nella coltivazione è superiore allo 0,6%".
La norma non parla della commercializzazione, ma, secondo la Cassazione, "risulta del tutto ovvio" che sia "consentita per i prodotti della canapa oggetto del sostegno e della promozione" espressamente contemplati dalla legge. Il 'nodo' della questione in esame, si legge ancora nella sentenza, è "se la commercializzazione possa riguardare anche la vendita al dettaglio delle infiorescenze contenenti il Thc (nei limiti) e il Cbd (che non ha effetti stupefacenti e mitiga quelli dell'altro principio chimico) per fini connessi all'uso che l'acquirente riterrà di farne e che potrebbero riguardare l'alimentazione (infusi, thè, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici e anche il fumo".
Il limite per chi vende la cannabis
Proprio sul punto, i giudici esprimono una linea diversa da quella sancita in precedenza dalla Corte, secondo cui "la presenza di un principio attivo sino allo 0,6% è consentita solo per i coltivatori non anche per chi commerci i prodotti derivati dalla cannabis": con la sentenza di oggi, invece, sposando la tesi di alcuni giudici di merito, la Cassazione afferma che "dalla liceità della coltivazione della cannabis" stabilita con la legge del 2016 "deriverebbe la liceità dei suoi prodotti contenenti un principio attivo Thc inferiore allo 0,6%, nel senso che non potrebbero piu' considerarsi (ai fini giuridici) sostanza stupefacente soggetta alla disciplina" penale prevista dal Testo unico sulla droga.