Non può essere contestata l'aggravante di "aver commesso il fatto con l'uso di sostanze alcoliche" a chi viene condannato per violenza sessuale di gruppo, nel caso in cui la vittima del reato abbia consumato consapevolmente alcool in eccesso. Lo si evince da una sentenza con cui la terza sezione penale della Cassazione, pur confermando la responsabilità di due imputati condannati a 3 anni di reclusione dalla Corte d'appello di Torino per violenza sessuale su una donna avvenuta nel 2009, ha annullato con rinvio la pronuncia dei giudici di secondo grado sul punto della contestata aggravante. L'uso delle sostanze alcoliche, spiega la Cassazione, deve essere "necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l'alcool per la violenza, somministrandolo alla vittima. L'uso volontario da parte della vittima incide sulla valutazione del valido consenso, ma non anche sulla sussistenza dell'aggravante.