Non si ferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dopo avere deciso settimane fa la 'sospensione' degli effetti del Decreto Sicurezza, nella parte che impatta le competenze del Comune. Il primo cittadino ha firmato ieri pomeriggio i primi provvedimenti connessi all'applicazione dello Statuto comunale, della legge nazionale e della Costituzione in materia di esercizio di diritti legati alla residenza.
In particolare il sindaco, avendo ricevuto dall'Ufficio d'Anagrafe le pratiche di iscrizione anagrafica di alcuni cittadini stranieri ritenute "irricevibili", ha disposto che le stesse siano comunque sottoposte alle verifiche di legge (quindi i controlli da parte della Polizia municipale sull'effettiva residenza in città) e, in caso di verifiche positive, che si proceda alla iscrizione anagrafica e al rilascio della residenza.
Come aveva già annunciato, il sindaco ha confermato che in caso di definitivo accoglimento della richiesta di iscrizione, la stessa avvenga sul portale anagrafico utilizzando le sue personali credenziali d'accesso, assumendosi quindi la piena ed unica responsabilità dell'atto amministrativo. In particolare, i quattro provvedimenti firmati dal sindaco riguardano cittadini di nazionalità bengalese o libica, uomini e donne di età compresa fra 26 e 49 anni, tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o per motivi umanitari, protezione internazionale o come richiedenti asilo. Le pratiche analoghe già all'esame dell'Ufficio di Anagrafe e Stato Civile e gli appuntamenti per la ricezione delle stesse sono complessivamente circa 200.
Gli atti firmati da Orlando analizzano la situazione normativa determinata dall'entrata in vigore del Decreto Sicurezza definendo il quadro complessivo come di "evidente difficoltà interpretativa", a seguito dell'asserito conflitto fra norme tutt'ora in vigore. Scrive infatti il sindaco che "se le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, se la dimora dello straniero si considera abituale raggiunti i tre mesi di ospitalità in un centro di accoglienza, se la dimora abituale è fondamento della residenza e se, infine, è fatto obbligo a ognuno di chiedere l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale, ne deriva che tale iscrizione risulterebbe doverosa sia chiederla sia ottenerla (ove non esistano altri elementi ostativi a seguito delle verifiche di legge), anche utilizzando documenti differenti da quello del permesso di soggiorno, ma ugualmente idonei ad attestare la regolarità del soggiorno medesimo per le finalità anagrafiche".