Roma - Hotspot, Cpsa, Cie, Cara: che cosa sono e come funzionano. Il glossario dell'accoglienza
- Hotspot. Sono i centri per l'identificazione dei migranti richiesti dalle normative europee, dove vengono prese le impronte digitali. In teoria la permanenza ij queste strutture è di poche ore.
- Cpsa. Sono i Centri di primo soccorso e accoglienza: accolgono i migranti subito dopo lo sbarco. In queste strutture ricevono le prime cure mediche e viene accertata l’eventuale intenzione di richiedere protezione internazionale. La permanenza in questi centri è di pochi giorni.
- Cda. I Centri di accoglienza garantiscono prima accoglienza allo straniero rintracciato sul territorio nazionale per il tempo necessario alla sua identificazione e all'accertamento sulla regolarita' della sua permanenza in Italia mentre lo straniero irregolare che richiede la protezione internazionale viene inviato nei Cara per l'identificazione e l'avvio delle procedure relative. Cda e Cara sono in funzione a Gorizia, Ancona, Roma, Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Crotone, Catania, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento, Trapani e Cagliari.
- Cara. Sono i centri accoglienza richiedenti asilo istituiti nel 2008 con il decreto legislativo n.25. Sono 11 in tutta Italia e accolgono: i richiedenti protezione internazionale che devono ancora essere identificati, i richiedenti asilo che hanno tentato di attraversare illegalmente la frontiera, i richiedenti asilo che sono stati fermati senza documenti. Nel primo caso i migranti devono restare nei Cara il tempo necessario alla loro identificazione: comunque non più di 20 giorni. Negli altri due casi, la permanenza non può superare i 35 giorni.
- Cie. Sono i Centri di identificazione ed espulsione, strutture nate nel 1998 con la legge Turco-Napolitano, in cui vengono trattenuti gli stranieri arrivati in modo irregolare e che non hanno fatto richiesta di protezione internazionale o non hanno i requisiti per ottenerla.
- Cas. Sono i centri di accoglienza straordinaria: 'strutture temporanee' che ospitano richiedenti protezione internazionale che avrebbero diritto ad accedere al circuito degli Sprar. Sono gestiti - come la rete Sprar - da associazioni e cooperative che rispondono a un bando del ministero dell’Interno.
- Sprar: E’ il sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati. Istituiti dalla legge n.189/2002, sono il luogo dove i migranti arrivano non appena escono da Cas e Cara. Il tempo di permanenza nello Sprar è di 6 mesi, con possibilità di rinnovo per altri 6. L’obiettivo è quello di rendere autonomo il migrante e avviarlo al mondo del lavoro attraverso corsi di italiano e tirocini formativi. Per il biennio 2014-2016, i posti nello Sprar sono 13.020, i progetti 456, sparsi in tutta Italia.
- Protezione umanitaria. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato quando la Commissione territoriale non accoglie la domanda di protezione internazionale ma ritiene che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario (D.lgs n. 286/1998). Sarà poi il questore competente a rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che dura un anno e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
- Richiedente asilo. E' una persona che, fuggita dal proprio Paese, chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale. Fino a quando non viene presa una decisione definitiva dalle Commissione competente, il migrante ha diritto di soggiornare regolarmente in Italia, anche se è arrivato senza documenti e in maniera irregolare.
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Ricorso. Se la Commissione territoriale respinge la domanda d’asilo, l'immigrato ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso al Tribunale ordinario. In questo modo l’espulsione viene sospesa . In seguito al ricorso la legge dispone che sia rilasciato un permesso per richiesta di asilo.
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Rifugiato: Secondo la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, il rifugiato è colui che temendo di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e per questi motivi non può farvi ritorno. Al titolare dello status di rifugiato la Questura rilascia un permesso di asilo politico che ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile. Per il rifugiato i tempi per ottenere la cittadinanza italiana sono dimezzati: può fare richiesta dopo soli 5 anni di residenza in Italia.
Rimpatrio assistito. Consiste nella possibilità di ritorno offerta ai migranti che non possono o non vogliono restare nel Paese ospitante e che desiderano, in modo volontario e spontaneo, tornare 'casa'. La misura del rimpatrio volontario assistito (Rva) viene attuata l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim).
Per approfondire:
Viminale - Il sistema di accoglienza in Italia
Sprar - Che cos'è e come funziona il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
L'Organizzazione internazionale per le migrazioni - Oim
Oxfam - 'Grandi speranze alla deriva'