Roma - In Italia la cremazione dei defunti e la dispersione delle ceneri è consentita ma va chiesta un'autorizzazione al comune di appartenenza. Il principio base, scancito dalla legge numero 130 del 30 marzo 2001 è che "non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto". Dunque, occorre avere un permesso del Comune per disperdere le ceneri. Invece, "la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 2.582 a 12.911 euro".
La legge stabilisce poi che "la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati". Previsto, inoltre, che "la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti". Non chiunque può disperdere le ceneri: la legge puntualizza che sono legittimati solo il coniuge o un altro familiare avente diritto, l'esecutore testamentario o il rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune. (AGI)