Roma - L'assegno di mantenimento dovuto all'ex coniuge non puo' essere 'a singhiozzo' e non gli e' piu' dovuto se si e' 'rifatto una vita'. La sentenza di ieri della Corte di Cassazione sembra non aggiungere niente di nuovo a quanto gia' si sapeva, ma in realta', sottolinea l'avvocato Eliana Onofrio, civilista esperta di diritto di famiglia, colma un vuoto: chiarire cosa accade se anche la nuova relazione intrapresa dall'ex coniuge va a rotoli. Quello su cui si e' pronunciata la Cassazione con la sentenza 19345 e' un caso molto particolare: durante il periodo di separazione - che prima del varo del divorzio breve durava tre anni - la donna aveva intrapreso una nuova relazione che era gia' cessata nel 2011, quando si e' andati davanti al giudice di Latina per la sentenza di divorzio. In quell'occasione il tribunale non ha solo dichiarato cessato il matrimonio, ma ha respinto la richiesta di assegno divorzile. Lo stesso hanno fatto la corte di appello di Roma e, ieri, la Cassazione.
"La sentenza non stravolge l'orientamento precedente perche' esistevano gia' due pronunce dell'aprile 2015 e del febbraio 2016 che dichiarano in sostanza la stessa cosa" dice l'avvocato Onofrio, "viene pero' ribadita la dignita' della famiglia di fatto e della sua costituzione come formazione stabile e duratura, espressione di una scelta esistenziale. Per questo, nel momento in cui si decide di creare una famiglia di fatto - ad esempio con una nuova convivenza - dopo la chiusura del matrimonio, si recide qualunque principio di solidarieta' postmatrimoniale sul quale si fonda l'istituto dell'assegno divorzile accettando il rischio che anche questa relazione possa cessare". L'assegno, in sostanza, non puo' essere a singhiozzo e attivarsi e disattivarsi a seconda che l'ex coniuge abbia o no una nuova relazione. (AGI)