Roma - In una coppia omosessuale formata da due donne che si sono regolarmente sposate all'estero e che hanno avuto un figlio con la procrazione medicalmente assistita è legittimo attribuire a entrambe la qualità di madre e va quindi trascritto in Italia l'atto di nascita straniero. Lo ha deciso la prima sezione civile della Corte di Cassazione. La sentenza, depositata oggi, ha respinto i ricorsi della Procura generale e del ministero dell'Interno contro la decisione della Corte di Appello di Torino che il 4 dicembre del 2014 aveva ordinato all'ufficiale di stato civile del Comune di Torino di trascrivere l'atto di nascita del figlio avuto in Spagna da due donne, una spagnola e l'altra italiana, sposate in quel Paese.
"La regola secondo cui è madre colei che ha partorito, a norma del terzo comma dell'articolo 269 del codice civile - si legge nella sentenza - non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale, sicché è riconoscibile in Italia l'atto di nascita straniero dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri (una che l'ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), non essendo opponibile un principio di ordine pubblico desumibile dalla suddetta regola". I supremi giudici riconoscono che la legge italiana non consente un atto di nascita del genere, ma rilevano che qui è in gioco solo "l'ingresso in Italia di un particolare e specifico atto giuridico riguardante il rapporto di filiazione tra determinati soggetti".
La vicenda è quella di due donne, una italiana e una spagnola, che si erano sposate il 20 giugno del 2009 in Spagna, dove avevano avuto un figlio con la fecondazione eterologa, ricorrendo agli spermatozoi di un donatore terzo. Il bambino era nato il 21 febbraio del 2011 a Barcellona al termine di una gravidanza portata a termine dalla "madre A" con gli ovuli donati dalla sua partner, la "madre B". Le due donne avevano poi deciso di separarsi e il figlio era stato affidato congiutamente a entrambe. Per la trascrizione in Italia dell'atto di nascita spagnolo in cui a entrambe le donne viene riconosciuta la qualità di madre, occorre - rileva la Cassazione - soltanto verificare se il documento sia in contrasto con l'ordine pubblico. Il che, secondo i 'giudici delle leggi', non è. Perché, spiega la sentenza, la valutazione va fatta non in relazione a una o piu' norme dell'ordinamento italiano, ma occorre invece stabilire se l'atto straniero "contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonchè dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo".
Si tratta, perciò, "della tutela dell'interesse superiore del minore, anche sotto il profilo della sua identità personale e sociale e in generale del diritto delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia". Sono, questi, "valori già presenti della Carta costituzionale (articoli 2, 3, 31 e 32 della Costituzione) e la cui tutela - scrive la Cassazione - è rafforzata dalle fonti sovranazionali che concorrono alla formazione dei principi di ordine pubblico internazionale". Quindi, l'atto di nascita spagnolo deve essere trascritto in Italia in quanto i principi costituzionali "impongono al giudice di valutare come 'preminente' l'interesse 'superiore' del minore 'in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi". In sostanza, scrive la Cassazione, "il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello Stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato in Spagna, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne - in particolare da una donna italiana (indicata come madre B) che ha donato l'ovulo ad una donna spagnola (indicata come madre A) che l'ha partorito, nell'ambito di un progetto genitoriale realizzato dalla coppia, coniugata in quel Paese - non contrastano con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale, dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello 'status filiationis', validamente acquisito all'estero (nella specie, in un altro Paese dell'Ue)". (AGI)