Roma - Non è mai troppo tardi per essere buoni genitori. E' il principio affermato dalla Cassazione, secondo cui se sussiste la capacita' genitoriale non ci sono limiti di età per essere padre e madre. La prima sezione civile ha restituito a una coppia di anziani di Casale Monferrato (Torino) la loro figlia ribaltando le decisione che l'avevano dichiarata invece adottabile. Il caso di Gabriella Carsano, 57 anni, e suo marito Luigi Deambrosis, 69 anni, era cominiciato il 28 giugno del 2010 quando erano stati accusati di abbandono di minore perche' avrebbero lasciato la loro bambina, nata quello stesso anno, in una situazione di pericolo. Da questa accusa la coppia e' stata assolta con formula piena, perche' il fatto non costituisce reato, dal Tribunale di Casale Monferrato il 12 giugno del 2013 con una sentenza divenuta definitiva. Ma frattanto la figlia era stata dichiarata adottabile e affidata a un curatore, costituitosi in giudizio contro i genitori. Il procedimento era gia' arrivato all'esame della Cassazione, che aveva confermato l'adottabilita' della bambina.
Ora pero' i supremi giudici rilevano che proprio quell'episodio di abbandono, rivelatosi insussistente, era il presupposto su cui si fondava la revocazione della patria potesta' per i due genitori. E' stato ritenuto percio', si legge nella motivazione, che "e' revocabile per errore di fatto la sentenza di cassazione che, nel confermare la declaratoria dello stato di adottabilita' assunta dal giudice di merito, sia fondata su di una specifica circostanza supposta esistente (nella specie, l'avere i genitori lasciato da solo un neonato in automobile esponendolo a stato di pericolo) la cui verita' era invece, limitatamente all'evento, positivamente esclusa".
La sentenza, depositata oggi, afferma che "il minore ha diritto di vivere e crescere nella propria famiglia di origine" e che "l'eta avanzata dei genitori non e' elemento di cui si debba tener conto ai fini della pronuncia sull'abbandono", tanto piu' che non sono "emersi altri elementi integranti lo stato di abbandono materiale e morale della minore tali da compromettere in modo irreversibile". E ancora, sottolineano i giudici del Palazzaccio, le norme vigenti non consentono di profilare "il terrificante scenario di uno Stato che si arroghi il potere di rilasciare l'autorizzazione a procreare solo entro una data fascia d'eta'". Passando agli aspetti piu' tecnici concernenti la formazione del giudicato, la Casaszione osserva che "la certezza del diritto e' assicurata dal giudicato; ma a fronte della tutela di alcuni beni apicali e della natura dei valori implicati, la sua assolutezza e' stata posta in varie ed eterogenee occasioni in discussione".
Inoltre, la Corte europea dei diritti umani ha piu' volte dichiarato "non equo" un processo anche concluso con sentenza passata in giudicato, e da cio' e' disceso "l'obbligo per il giudice italiano di conformarsi alla sentenza della Corte europea". Sempre la Corte europea, ricordano gli Ermellini, ha affermato che "la dichiarazione di adottabilita' costituisce un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare" compatibile con la Convenzione dei diritti dell'uomo "solo se soddisfa le condizioni di perseguire uno scopo legitimo e di essere necessaria in una societa' democratica: e la nozione di ingerenza implica che si basi su di un 'bisogno sociale imperioso' e sia 'proporzionata'". La Corte europea, ribadisce la Cassazione, "esige dunque che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, allorche' cioe' i genitori si siano dimostrati 'particolarmente indegni'". (AGI)