Con una recente significativa sentenza la Corte di Giustizia Ue ha accolto il ricorso presentato dall’Italia contro la decisione assunta nel 2015 dall’antitrust europeo con la quale veniva qualificato come aiuto di Stato (e come tale non praticabile, come invece sostenuto dalla Banca d’Italia) l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi a copertura delle perdite che avevano portato la banca Tercas sull’orlo del default. La decisione dell’Antitrust si basava sulla circostanza che il Fondo era previsto da una legge italiana, ma trascurava il fatto che ad esso partecipavano solo banche private con un’autonoma governance.
La sentenza rende giustizia all’operato della Banca d’Italia nella gestione delle recenti crisi bancarie, spesso criticato in modo strumentale da chi non si era neanche peritato di approfondire il contesto normativo entro il quale si potevano effettuare le scelte.
La decisione dell’antitrust infatti estese i suoi effetti anche ai successivi casi di crisi bancarie (Banca Marche, Popolare dell’Etruria, CariChieti e CariFerrara), imponendo la risoluzione (sostanzialmente una liquidazione) delle stesse e l’applicazione delle regole del bail-in.
Per chi non le ricordi, queste regole prevedevano che alle perdite delle banche in default facessero fronte in primo luogo gli azionisti e i detentori di obbligazioni subordinate (obbligazioni che in caso di default della banca si trasformano in azioni). Qualora l'azzeramento di queste due categorie di titoli si fosse rivelato insufficiente alla copertura delle perdite, si sarebbe passati alle obbligazioni ordinarie e poi ai depositi eccedenti l’importo di 100.000 euro e quindi non garantiti dal Fondo.
La Direttiva sulle risoluzioni bancarie (che, è bene ricordare, era stata recepita nel nostro ordinamento e quindi era equiparata a una legge di Stato) prevedeva che questo secondo pacchetto di interventi sarebbe entrato in vigore nel 2016 e anche per questo la Banca d’Italia avviò le operazioni di risoluzione delle quattro banche nel novembre del 2015, limitando le perdite ai soli azionisti e titolari di obbligazioni subordinate delle quattro banche.
Come sappiamo, l’impatto delle quattro risoluzioni fu devastante, non solo per coloro che videro azzerarsi i propri risparmi, ma anche per per il contagio che rischiò di estendersi alle altre banche nazionali, minando la fiducia della clientela sulla sicurezza dei propri investimenti e degli stessi depositi. Non secondari furono anche i riflessi politici.
Col senno di poi, è lecito chiedersi perché sia stato adottato il sistema del bail-in, la cui applicazione si rivelò a posteriori foriera di quella instabilità finanziaria che intendeva invece prevenire. In realtà, la Direttiva europea rispondeva alle migliori intenzioni e fu la risposta allo scandalo che i salvataggi con denaro pubblico delle banche avevano sollevato negli anni precedenti.
Dopo la crisi finanziaria del 2009 e fino al 2014 gli stati dell’Eurozona riversarono infatti nelle banche nazionali più di 500 miliardi di euro. Oltre la metà di questo importo andò alle banche tedesche. L’entita di questi salvataggi pubblici sollevò un dibattito sulla discrasia di un sistema bancario che privatizzava gli utili, ma metteva a carico dei contribuenti le perdite.
Apparve così ragionevole introdurre un nuovo sistema che escludesse l’intervento pubblico e ponesse le perdite a carico non solo degli degli azionisti, ma più in generale di tutti i creditori delle banche. Il ragionamento era che chiunque avesse acquisito passività finanziarie delle banche doveva essere “consapevole” che si trattava di un investimento sottoposto a rischi, ivi compreso il suo azzeramento in caso di default dell’emittente.
Come spesso accade, il disegno teorico messo a confronto con la realtà mostrò le sue falle. Per la maggior parte dei risparmiatori, infatti, non vi era alcuna “consapevolezza” dei rischi che correvano acquistando obbligazioni bancarie, per non parlare dei depositi eccedenti i 100.000 euro. Peggio per loro, si dirà; avrebbero dovuto capire che se un’obbligazione subordinata rendeva di più di una ordinaria era perché la prima incorporava un rischio ben maggiore.
In realtà, questi ragionamenti valgono per chi (una minoranza) mastica un po’ di economia e finanza. Il pensionato che investe i suoi risparmi in un’obbligazione bancaria (non in derivati o in bitcoin) ritiene di stare effettuando un investimento sicuro, avendo come controparte un’istituzione di cui è cliente da decenni e di cui si fida. E questa fiducia è un bene prezioso, il cui venir meno può mettere a repentaglio la stabilità dell’intero sistema creditizio.
Le modalità di gestione delle crisi bancarie necessitano quindi di un’ulteriore revisione. Portate all’estremo, le regole del bail-in introducono elementi di instabilità (e forse anche di iniquità) che devono invece essere evitati. Alla copertura delle perdite dovranno sicuramente contribuire gli azionisti ed è quindi opportuno che tale circostanza, che a qualcuno potrà apparire ovvia, venga chiarita in maniera esplicita a chi effettua tale investimenti. Strumenti più “sofisticati” succedanei al capitale, come le obbligazioni subordinate, non dovrebbero invece essere offerti alla clientela minuta, ma solo a investitori istituzionali, come i fondi comuni.
Ma soprattutto, il grosso delle perdite dovrebbe essere sostenuto dal sistema bancario nel suo complesso, con un intervento mutualistico che passa attraverso la creazione di un fondo ad hoc. E’ questa la strada che si sta cercando di imboccare e che tuttavia incontra resistenze in alcuni Paesi dell’Unione Europea.
L’utilizzo a questo scopo solidaristico del Fondo interbancario di tutela dei depositi costituiva in fondo un’anticipazione di tale soluzione. Essa aveva consentito in passato alla Banca d’Italia di risolvere positivamente e senza effetti di contagio precedenti crisi bancarie, di cui solo gli addetti ai lavori avevano avuto conoscenza.
In proposito, è bene ricordare che prima dell’emanazione della Direttiva l’unico intervento dello Stato italiano era stato un prestito oneroso di meno di 10 miliardi di euro a favore del Montepaschi. Le nostre banche, a differenza di altre, come le tedesche e francesi) non erano infatti particolarmente coinvolte in operazioni di “finanza innovativa” e quindi subirono solo in parte il primo shock della crisi finanziaria.
Le crisi bancarie degli anni più recenti, al di là della malagestione di alcuni amministratori, sono invece la conseguenza delle due pesanti recessioni che ha subito la nostra economia reale (ancora non siamo tornati al PIL del 2008) e che hanno comportato l’insolvenza di molti debitori delle banche.
L’Italia si è trovata così a fare praticamente da cavia della nuova regolamentazione. Ciò che tuttavia ancor oggi sorprende è la rigidità e l’inflessibilità formale con cui le autorità europee supervisionarono questa prima applicazione, in ciò sollecitate proprio dai Paesi che negli anni immediatamente precedenti avevano messo più soldi nelle casse delle proprie banche nazionali.
In questo, come in altri casi, ha trovato conferma una debolezza che ereditiamo dal nostro passato storico e che è propria della nostra cultura. Abbiamo ottimi funzionari che ci rappresentano all’interno delle istituzioni europee. Ciò che manca è la capacità di fare sistema, di muoverci in modo coordinato e con input univoci per la tutela dei nostri interessi, come invece sanno far molto bene altre delegazioni.