Tribunale che vai, (in)decisione che trovi. Anche in materia di Covid. E anche quando si tratta di stabilire se sia prevalente a) il diritto-dovere di difendere la salute propria e altrui oppure b) il diritto-dovere di vedersi tra figli e genitori separati, anche in caso di pandemia.
Il Tribunale di Milano aveva appena stabilito che la risposta giusta è b), ora quello di Bari ha deciso che è a).
Nello specifico, sospesi gli incontri tra papà e figlio minore che si trova presso la mamma che risiede in un comune diverso da quello del padre. Questa la decisione del Tribunale di Bari.
Due genitori separati, un figlio minore collocato presso la madre, un padre che abita in un comune diverso. La madre fa istanza al Tribunale affinché vengano sospesi gli incontri tra padre e figlio fin tanto che perdurerà l’emergenza sanitaria. Il Tribunale accoglie l’istanza della madre con ordinanza del 26 marzo scorso. A fondamento della decisione la convinzione che “lo scopo primario della normativa che regola la materia è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”.
Secondo il Tribunale pugliese non è possibile verificare se il minore, nel corso dell’incontro con il padre, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che il minore ritroverà al rientro presso l’abitazione della madre. Dunque, nell’attuale momento di emergenza sanitaria “il diritto - dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone”, in base agli articoli 16 e 32 della Costituzione.
Interrotte quindi le visite tra padre e figlio, ma autorizzati gli ‘incontri telematici’ grazie a videochiamate o Skype per periodi di tempo uguali a quelli già fissati e secondo il medesimo calendario di visite.
Il Tribunale di Bari ha deciso in ossequio al DPCM 22.3.2020 secondo cui, fino al 3 aprile 2020 (termine poi prorogato con altro analogo provvedimento sino al 3 maggio 2020, come noto) “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Ha ritenuto quindi che il diritto di visita padre-figlio minore non debba essere qualificato come motivo di ‘assoluta urgenza’ idoneo a giustificare lo spostamento da un comune a un altro.
Ma è doveroso ricordare che proprio il Governo Conte, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ancora in corso, aveva pubblicato sul proprio sito, tra le FAQ, alcune indicazioni che avevano confortato tutti i genitori non collocatari dei figli (i padri, per lo più), che oggi recitano “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori” (FAQ 9.4.2020). Dunque, il Governo continua ad autorizzare tutti gli spostamenti dei genitori per raggiungere i figli minori.
Ma quando si tratta di decidere se lo spostamento - di per sé consentito dal Governo - finisca per pregiudicare o meno la salute dei minori e dell’altro genitore, la parola spetta ai tribunali. E qui le decisioni sono destinate a diversificarsi a seconda della filosofia abbracciata.
Il Tribunale di Milano, ad esempio, con decreto dell’11 marzo 2020, è stato il primo a pronunciarsi stabilendo che le disposizioni governative in materia di Covid-19 non dovessero ritenersi preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori “sicché alcuna chiusura di àmbiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”. In soldoni, il diritto alla bigenitorialità (e cioè, il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con ambedue i genitori) così come il diritto del genitore a frequentare il figlio collocato presso l’altro genitore devono sempre prevalere.
Di diverso avviso, come abbiamo visto, il Tribunale di Bari che ha risolto la questione affermando che la richiesta della madre di vietare le visite padre-figlio fino al temine dell’emergenza sanitaria a tutela del minore e propria dovesse essere accolta in nome del diritto alla salute.
Casi concreti simili, soluzioni giudiziarie differenti: niente di nuovo sotto il sole.