La Cassazione ha sdoganato la possibilità per le coppie di fatto e per i single di adottare un bambino. Potranno accedere alla cosiddetta ‘adozione speciale’ persone in età matura, anche se i bambini sono disabili.
A spianare la strada è stata l’ordinanza n. 17100 del 26 giugno 2019 della Suprema Corte che ha rigettato il ricorso di due genitori che abbandonarono il figlioletto pochi mesi dopo la nascita a causa di un grave handicap fisico dal quale era affetto: tetraparesi spastica. Il piccolo venne immediatamente affidato alle cure di una donna single di 62 anni – infermiera professionale pediatrica - rivelatasi ampiamente in grado di provvedere a tutte le necessità del bambino, con la collaborazione della figlia.
Il piccolo venne quindi dichiarato adottabile dal Tribunale dei Minorenni di Napoli anche perché, da idonea perizia, emerse che i genitori erano del tutto inadatti a occuparsi del figlio. Il bambino venne così dato in adozione alla donna che da sempre se ne era curata con amore e dedizione.
I genitori, convinti che il figlio fosse “una sorta di proprietà della quale rientrare in possesso”, decisero di impugnare l’adozione: tra le varie ragioni, anche la grande differenza di età tra il piccolo e la signora e il fatto che la donna fosse single.
La Corte d’appello napoletana confermò però quell’adozione. I b decisero così di proseguire la battaglia giudiziaria, ma ora anche la Cassazione ha respinto le loro ragioni.
I Supremi Giudici hanno infatti affermato che la cosiddetta. ‘adozione in casi particolari’ (diversa dalla ‘adozione piena’ e disciplinata dall’art. 44, lettera D, della Legge n. 184 del 1983) è tesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando.
Pertanto – hanno proseguito i Giudici - tale forma di adozione può essere disposta anche a favore di persone singole e coppie di fatto allorché si accerti che vi siano i presupposti di legge e, in concreto, l’interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura.
Inoltre, la questione della notevole differenza di età tra adottante e adottato non è stata ritenuta rilevante in questi tipi di adozione perché la legge prescrive solo che l’età dell’adottante debba superare di almeno 18 anni quella dell’adottando, senza indicare un limite massimo di età dell’adottante.
Dunque, da oggi anche i single o coppie di fatto, e di età avanzata, potranno adottare i bambini. E le condizioni di salute dei minori non costituiranno più un ostacolo per chiedere l’adozione.