Le regole per recuperare le somme esistono ma serve maggiore informazione
I rapporti bancari, finanziari e assicurativi non movimentati per 10 anni, come noto, vengano "espropriati" ai risparmiatori e devoluti ad un fondo per la tutela delle vittime delle frodi finanziarie. Cio' in virtu' della legge 266/2005, art. 1 co. 343 e 345, che persegue lo scopo meritorio di risarcire le vittime degli scandali finanziari.
Il rovescio della medaglia e' pero' chiaro: chi paga materialmente sono i privati e le imprese che per qualsiasi vicissitudine hanno "perso di vista" il proprio rapporto bancario.
Ad essere devoluti al fondo, gestito dalla societa' pubblica Consap, sono infatti normalmente i risparmi di persone fisiche, ed in particolare anziani, deceduti senza lasciare indicazione ai familiari dell'esistenza di quei rapporti.
Questo nonostante sia previsto l'obbligo, da parte della Banca, di comunicare al risparmiatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - presso l'ultimo indirizzo comunicato o conosciuto - che in caso di mancata movimentazione entro ulteriori 180 giorni il rapporto verra' estinto e le somme verranno versate al fondo della Consap.
"Qualora la comunicazione non sia pervenuta o alla stessa non si sia dato seguito - spiega l'avvocato Marcello Padovani, uno dei legali di Codici - il titolare (o i suoi eredi) per 10 anni hanno la possibilita' di richiedere la restituzione delle somme".
"Per verificare l'esistenza di un conto dormiente a proprio nome o a nome di un parente - consiglia il legale - e' sufficiente svolgere una ricerca con il cognome che interessa su sito internet della Consap http://www.consap.it/%C2%A7en-US/fondi-e-attivita/supporto/rapporti-dormienti/cerca-rapporto-dormiente".
"La procedura di recupero puo' poi essere attivata con l'assistenza della nostra associazione, di un legale, o anche direttamente dall'interessato con la compilazione della modulistica necessaria".
Chi fosse interessato puo' rivolgersi allo sportello Codici della propria citta', consultando la mappa sul sito www.codici.org
2 ottobre 2014