AGI - L'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione accoglie il ricorso di Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi e ammette la lista a partecipare alle elezioni europee. Ap aveva presentato ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di Roma di escludere la lista dalla circoscrizione centro. La Corte d'Appello di Napoli aveva invece ammesso la lista di Ap.
"La lista Alternativa Popolare - scrive l'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione - soddisfa il requisito della certificata affiliazione a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali e dev'essere ammessa alla partecipazione all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". Ap è affiliata al Ppe e ha il nome 'Ppe' nel suo simbolo.
L'Ufficio elettorale nazionale presso il 'Palazzaccio', considerato l'ultimo decreto legge convertito dalle Camere, motiva cosi' la sua decisione spiegando che ci sono "due distinte opzioni ermeneutiche, entrambe plausibili: l'una che impone due requisiti per l'esenzione (seggio gia' conseguito al Parlamento europeo e affiliazione certificata ad un gruppo ivi costituito); l'altra che, in coerenza col testo previgente del medesimo quarto comma dell'art. 12, e con la relativa tradizione interpretativa formatasi a partire dai precedenti questo Ufficio del 2014, pone in alternativa tra loro i predetti due requisiti.
L'Ufficio ritiene di attribuire prevalenza alla seconda opzione ermeneutica, ritenendola maggiormente conforme sia ai principi costituzionali in materia, come riassunti (sebbene ad altri fini) dalla nota pronuncia n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, sia alla Raccomandazione (UE) 2023/2829, il cui considerando n. 10 cosi' recita: 'La stabilita' della legge elettorale e' fondamentale per l'integrità e la credibilità dei processi elettorali. Frequenti modifiche delle norme o modifiche che intervengano subito prima delle elezioni possono confondere gli elettori e gli addetti alle operazioni di voto e possono comportare distorsioni o applicazioni erronee delle norme. Tali modifiche possono inoltre essere percepite come uno strumento inteso a influenzare i risultati a favore del governo già insediato. In conformità alla linea guida II.2.b del codice di buona condotta elettorale (6) pubblicato dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa (la "Commissione di Venezia"), gli elementi fondamentali della legge elettorale nazionale non dovrebbero poter essere modificati meno di un anno prima delle elezioni. Tra questi elementi fondamentali figurano in particolare le norme relative alla trasformazione dei voti in seggi, all'appartenenza a commissioni elettorali o ad altri organi che organizzano la votazione, nonche' alla definizione dei confini delle circoscrizioni elettorali e alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Sebbene non sia opportuno invocare il principio della stabilita' della legge elettorale per mantenere una situazione in contrasto con le norme internazionali in materia elettorale, nulla nella presente raccomandazione dovrebbe essere inteso come un invito agli Stati membri ad adottare misure in contrasto con la linea guida II.2.b del suddetto codice di buona condotta elettorale'".
E' improbabile, infatti, - conclude la Cassazione - che "il legislatore, nella pendenza del termine di 180 gg. per la raccolta delle firme, e per di più solo in sede di conversione del D.L. n. 7 del 2024, abbia inteso operare deliberatamente uno stravolgimento delle regole pregresse in tema di esenzione dalle sottoscrizioni, configurando l'affiliazione come requisito ulteriore solo per i partiti o gruppi politici già rappresentati nel Parlamento europeo, e prescindendone, invece, per quelli già rappresentati in una delle due Camere del Parlamento italiano".