AGI - Stop alle discriminazioni, e maggiore tutela dei diritti per chi è stato ammalato di cancro e ne è guarito. Il Senato ha approvato all'unanimità, e in via definitiva, il ddl sul diritto all'oblio per le persone che sono state affette da patologie oncologiche.
Il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute - e in particolare sulle patologie oncologiche pregresse - scatta dopo 5 anni per chi si è ammalato entro i 21 anni, dopo dieci negli altri casi e sempre in assenza di recidiva. Vale, per fare alcuni esempi, in caso di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari ma anche per le adozioni.
I 5 punti della nuova legge
Diritto all'oblio nel rispetto della Costituzione e delle convenzioni internazionali
L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo che prevede "disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione, fra l'altro, degli articoli 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo), 3 (eguaglianza e pari dignità sociale) e 32 (diritto fondamentale alla tutela della salute) della Costituzione. Ma anche degli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale), 21 (non discriminazione), 35 (protezione della salute) e 38 (protezione dei consumatori) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Contratti bancari e assicurazioni
L'articolo 2 prevede che "ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonchè nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età".
Le adozioni
L'articolo 3 modifica la legge 4 maggio 1983, la numero 184, che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori. In particolare, si pongono limiti alle indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare: queste "non possono avere ad oggetto patologie oncologiche qualora siano trascorsi più di 10 anni dalla fine del relativo trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di 5 anni.
Concorsi e selezioni
L'articolo 4 estende ai concorsi e alle prove selettive (sia pubbliche che private) - quando sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o comunque riguardante lo stato di salute dei candidati - il "divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta; anche in tal caso il termine è ridotto alla metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età".
Disposizioni transitorie
L'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali. Fra l'altro stabilisce che il ministro della Salute deve "individuare, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti" per il diritto all'oblio.