AGI - "L'iter definito dalla Costituzione non prevede vuoti di potere nel passaggio di funzioni tra un governo uscente e uno entrante". Lo sottolinea, parlando con l'AGI, Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato all'università La Sapienza di Roma, il quale spiega quali sono i vari passaggi sanciti dalla Carta.
"In questo momento - osserva Clementi - abbiamo un presidente del Consiglio nominato dal presidente della Repubblica, ma questa nomina deve essere perfezionata, come prevede l'articolo 93 della Costituzione, con il giuramento, che deve avvenire prima di assumere le funzioni".
Dopo il giuramento, ai sensi della legge 400/1988 che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri, "il decreto di nomina del presidente del Consiglio entrante - spiega il costituzionalista - viene firmato contestualmente al decreto di accettazione delle dimissioni del presidente del Consiglio uscente. Entrambi i decreti - rileva Clementi - vengono firmati dal presidente della Repubblica e controfirmati dal presidente del Consiglio entrante, in questo caso Giorgia Meloni, che se ne assume la responsabilità".
Infine, "entro 10 giorni, come prevede l'articolo 94 della Costituzione, il nuovo presidente del Consiglio deve recarsi a entrambe le Camere per avere la fiducia", conclude il giurista.