Matteo Renzi lascia il Partito democratico per dare vita a gruppi parlamentari autonomi di Camera e Senato. A Palazzo Madama, però, il regolamento parla chiaro: per costituire il gruppo occorrono almeno dieci senatori e - soprattutto - deve rappresentare "un partito o un movimento politico che abbia presentato alle elezioni propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori". Ecco cosa prevedono i regolamenti di Camera e Senato per la costituzione di un Gruppo.
CAMERA
Il Gruppo misto della Camera raccoglie i deputati che non appartengono a nessun altro Gruppo. Al suo interno, alle condizioni stabilite dal Regolamento (art. 14, comma 5), si possono formare componenti politiche. Per costituire un Gruppo occorrono almeno venti deputati. Per formare un Gruppo con un numero minore di deputati occorre una specifica autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.
I Gruppi parlamentari sono soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, e ad essi sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.
I Gruppi corrispondono di solito ai partiti o movimenti politici esistenti nel Paese e rappresentati alla Camera. Essi si dispongono nell'emiciclo dell'Aula dalla sinistra, al centro, fino alla destra del Presidente, secondo il loro orientamento politico: la consuetudine di usare termini come "sinistra", "centro" e "destra" per identificare una parte politica deriva proprio dalle rispettive posizioni nelle Assemblee e nacque al tempo della Rivoluzione francese.
SENATO
Tutti i senatori, così come i deputati, debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori.
Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati.
I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle Regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti.
Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salvo quanto previsto dal comma precedente.