Inasprimento di tutte le pene e delle aggravanti, introduzione del reato di 'sfregio' del volto e la 'relazione affettiva' come condizione per far scattare l'ulteriore aggravante dell'ergastolo, previste dall'articolo 577 del codice penale. Sono queste le principali novità introdotte al testo del disegno di legge sulla violenza di genere, licenziato dalla commissione Giustizia della Camera e che tornerà oggi in Aula per l'esame dei 94 emendamenti presentati e, questo l'obiettivo, il primo via libera finale.
Oltre al 'pacchetto' di modifiche targate M5s, sono state accolte anche alcune proposte delle opposizioni, tra cui in particolare un emendamento del Pd condiviso da Leu. E non è escluso che, durante l'esame in Aula, la maggioranza possa aprire a ulteriori proposte emendative che, però, vadano nel segno della linea tracciata in commissione, viene spiegato.
Nel dettaglio, tra le modifiche apportate in commissione al testo del ddl, vengono aggiunti diversi articoli, tra cui l'articolo 7 che introduce il reato di sfregio del volto con annessa aggravante. La parte sostanziosa delle modifiche riguarda però l'inasprimento delle pene, sia quelle minime che quelle massime. La prima parte del ddl resta identica: si dispone l'obbligo di fornire la notizia di reato anche in tutti i casi di violenza di genere previsti dal ddl.
Viene fissato in tre giorni il tempo massimo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa e la polizia giudiziaria deve procedere "senza ritardo". Viene confermata la formazione specifica degli operatori di polizia.
Quanto alle novità, vengono innalzate le pene per i reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia, con possibile ulteriore innalzamento se il fatto è commesso in presenza o ai danni di minore, di donna in stato di gravidanza e di disabile. Vengono innalzate anche le pene per il reato di stalking, fino a un massimo di sei anni e sei mesi rispetto agli attuali cinque. Viene inoltre prevista l'ulteriore aggravante, fino all'ergastolo, se il fatto è commesso "contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva" o contro "la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata".
L'articolo 7, aggiunto durante l'esame in commissione, inserisce un nuovo articolo nel codice penale, il 583-quinques, che disciplina il "reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Reato punibile con la reclusione da otto a quattordici anni. E la condanna comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente "alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno".
E ancora: ulteriori aggravanti vengono previste per i reati di atti sessuali con minore; violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo. Infine, un'ultima parte di novità riguarda le modifiche al codice di procedura penale e, in particolare, la trasmissione obbligatoria al giudice civile ai fini della separazione o delle cause relative ai minori o la potestà genitoriale. E, più in generale, l'obbligo di comunicazione al difensore e alla parte offesa delle notizie relative al procedimento e, soprattutto, a novità riguardanti la scarcerazione.