Il Presidente della Repubblica non ha potere legislativo, non può cioè scrivere una legge, ma ha alcuni poteri, stabiliti dalla Costituzione, esercitando i quali può di fatto 'bocciare una legge', o almeno bloccarne l'iter legislativo, ma sempre entro limiti ben precisi e molto rigidi e circostanziati.
Chi può 'fare' le leggi in Italia
Le leggi possono essere di iniziativa governativa (decreti legge o disegni di legge) o parlamentare (proposte di legge) o di iniziativa popolare (ma vanno votate anch'esse dalle Camere). Il Capo dello Stato può solo intervenire dopo l'approvazione di una legge da parte del Parlamento, o dopo il varo di un dl (decreto legge) o di un ddl (disegno di legge) da parte del Consiglio dei ministri.
Sulle modalità dell'iter legislativo, se cioè utilizzare un decreto o un disegno di legge e sulla decisione di porre la questione di fiducia, il Presidente della Repubblica non ha nessun potere. Lo strumento considerato politicamente e istituzionalmente il più forte è il rinvio alle Camere, normato dall'articolo 74 della Carta, che recita:
"Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata".
Tale potere prevede che il Presidente blocchi una proposta di legge o un disegno di legge o un decreto legge convertito in legge, dopo la sua approvazione definitiva da parte del Parlamento. Tale potere è stato esercitato 22 volte da Francesco Cossiga (1985-1992), 8 volte da Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006), 7 volte da Sandro Pertini (1978-1985), 6 volte da Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999), 1 volta da Giorgio Napolitano (2006-2015).
Il messaggio per destare l'attenzione delle camere su un tema specifico
Caso ben diverso, spesso più propositivo che ostativo, è quello, in base all'articolo 87, di messaggio alle Camere: il presidente della Repubblica può in un messaggio ai due rami del Parlamento, sottoporre alla loro attenzione un tema su cui tarda un intervento legislativo, come è successo quando il presidente Giorgio Napolitano, nel suo unico messaggio alle Camere chiese attenzione sulla condizione carceraria. L'articolo 87 prevede poi un altro potere per il Capo dello Stato: egli "autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo. Promulga le leggi ed emana i decreti e i regolamenti".
Questa è ovviamente 'un'arma a doppio taglio' perché il Presidente può 'firmare' tali strumenti legislativi ma può anche rifiutarsi di farlo, come è più volte successo in passato. Fece clamore il 'no' di Giorgio Napolitano al decreto su Eluana Englaro, varato dal governo Berlusconi. Nel caso di un decreto legge (quindi di un testo varato dal Consiglio dei ministri), è compito del Quirinale verificare se esistono i presupposti di necessità e urgenza che rendono inevitabile il varo di un decreto da parte del governo.
La scelta se 'firmare o no' gli strumenti legislativi
Se tali presupposti non sussistono, il Presidente, ha stabilito la Corte Costituzionale recentemente, non firma il testo che quindi non entra in vigore e di fatto l'operato del governo in quella materia si ferma. Spesso in passato i presidenti hanno chiesto al governo di modificare un decreto poiché esso accorpava diverse materie tra loro disomogenee. Nel caso di disegno di legge anch'esso varato dal Consiglio dei ministri), il Presidente deve 'solo' autorizzarne la presentazione alle Camere, a cui spetta poi l'esame e il voto prima del quale il testo non diventa operativo.
Per essere autorizzato il testo deve essere letto e analizzato dal Presidente, che spesso utilizza questo tempo per la cosiddetta 'moral suasion', cioè un lavoro di lima in un dialogo più o meno serrato con il governo. A volte questo botta e risposta resta relegato nelle segrete stanze, altre volte se ne ha notizia ufficiosamente o ufficialmente. I motivi per cui un Presidente della Repubblica può, e secondo alcuni deve, rifiutarsi di autorizzare la presentazione alle Camere riguardano evidenti casi di incostituzionalità, ma per alcuni costituzionalisti tale caso è legato non tanto al merito politico di un atto del governo quanto alla conformità con la Carta perché l'unico giudice riconosciuto è la Corte Costituzionale.