Roma - "Con i decreti legislativi di oggi terminiamo l'iter delle unioni civili. Era una promessa, ora è una legge". Su Twitter Maria Elena Boschi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio annuncia che il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo a tre decreti legislativi sulle unioni civili, completando così l'iter di attuazione della legge e chiarendo anche i punti critici.
In un post sul suo profilo Facebook, la Boschi ribadisce che oggi il Consiglio dei ministri ha approvato gli ultimi decreti legislativi sulle unioni civili. "Sembrava un traguardo irraggiungibile - commenta - invece passo dopo passo l'Italia ce l'ha fatta. Quello che era un sogno adesso e' realta'".
Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev - Agi
Sulla stessa linea anche il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che spiega su Facebook: "Oggi si è concluso definitivamente il percorso di attuazione della legge sulle unioni civili. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato, in esame definitivo, i tre decreti legislativi che adeguano le norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; le disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e quelle di coordinamento in materia penale".
Nel suo post il ministro della Giustizia spiega poi che la legge è "anche a tutela dei cittadini dei Paesi che non riconoscono e talvolta osteggiano questo diritto. Era un impegno che avevo assunto e che abbiamo portato a termine, dando così'piena attuazione ad una legge che rappresenta una svolta di civiltà per l'Italia".
La notizia viene rilanciata sui social da ministri e parlamentari e viene accolta con entusiasmo dalle associazioni per i diritti degli omosessuali. "L'approvazione dei tre decreti attuativi della legge sulle unioni civili sancisce definitivamente l'ingresso di questo istituto nel nostro ordinamento", dichiara Gabriele Piazzoni, segretario nazionale di Arcigay.
I punti critici della legge sono stati chiariti
"Con l'approvazione dei decreti attuativi sulle unioni civili si completa il percorso normativo e ordinamentale della legge. Vengono così chiariti tutti i punti critici che sono emersi in fase di attuazione fissando principi e pratiche inderogabili, rispondendo, tra l'altro, pienamente alla disciplina prevista dalla legge Ue in base alla sentenza della Corte dei diritti dell'uomo del 21 luglio 2015". Lo dichiara la senatrice del Pd, Monica Cirinnà, 'madrina' della legge, come riporta Repubblica.
- Come per il matrimonio, anche l'unione civile può essere celebrata in pericolo di vita in nave o in aereo.
- Il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce in Italia gli effetti dell'unione civile. Questo questo vale solo per i cittadini italiani mentre per lo straniero continua a valere la legge del suo Stato, "in ossequio ai principi del diritto internazionale privato".
- Sarà sufficiente il certificato di stato libero, al posto del nulla osta del Paese di origine, per gli stranieri provenienti da Stati nei quali l'orientamento sessuale sia causa di discriminazione e nei quali l'omosessualità è penalmente sanzionata.
- Viene fissata la possibilità di delega delle funzioni di ufficiale di stato civile per celebrare l'unione civile, così come avviene per il matrimonio, a consiglieri, assessori o privati cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.
- L'opzione facoltativa dell'adozione del cognome del partner non da seguito ad alcuna modifica dei dati anagrafici, quindi non vi è alcuna modifica del codice fiscale o di altri documenti.
Cosa prevede la legge sulle Unioni civili:
COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE: l'unione civile tra due persone dello stesso sesso si costituisce di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L'atto viene registrato nell'archivio dello stato civile.
OBBLIGHI RECIPROCI: dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c'e' obbligo di fedeltà, ma entrambe le parti sono tenute, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
COGNOME: per la durata dell'unione civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Si puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.
VITA FAMILIARE: Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario e' la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano diversamente.
ADOZIONI: la legge non prevede la possibilita' per uno dei due partner di adottare il figlio dell'altro partner, essendo stata stralciata la stepchild adoption dal testo.Tuttavia, all'articolo 3 si prevede che "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti", il che consente alla magistratura ordinaria di decidere caso per caso.
PENSIONE, EREDITA' E TFR: la pensione di reversibilita' e il Tfr maturato spettano al partner dell'unione. Per la successione valgono le norme in vigore per i matrimoni: al partner superstite va la "legittima", cioe' il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE: si applicano in quanto compatibili" le norme della legge sul divorzi, ma non sara' obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione. Tanto da far parlare di 'separazione lampo' davanti all'ufficiale di stato civile.
CONVIVENZE DI FATTO: la legge disciplina anche le unioni tra due persone eterosessuali, ma non sposate. Si hanno quando due persone maggiorenni sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner in carcere e in ospedale.
ABITAZIONE: in caso di morte di uno dei partner, l'altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto e' proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza.
REGIME PATRIMONIALE: i conviventi possono, non hanno l'obbligo, sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, anche in comunione dei beni.
ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto di ricevere gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.