Colpo al cuore della riforma Madia, 4 articoli "illegittimi"

di Ilaria Conti e Silvia Inghirami
 Marianna Madia (Agf)
  1. Dirigenza pubblica
  2. Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie
  3. Servizi pubblici locali di interesse economico generale
  4. Pubblico impiego.
  • RIFORMA DELLA DIRIGENZA (art.11): il decreto è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri "salvo intese" e questo lascia spazio a eventuali interventi sul testo prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale; istituisce i ruoli unici per i dirigenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali; la durata limitata degli incarichi di 4 anni rinnovabili. I dirigenti senza incarico perdono le parti variabili della retribuzione e dopo 2 anni sono collocati d'ufficio in un posto disponibile; in caso di rifiuto decadono dal ruolo.
  • RIORDINO DISCIPLINA DEL LAVORO PUBBLICO (art.17): è un capitolo della legge delega non ancora attuato tranne che nel punto sui procedimenti disciplinari: chi truffa sulle presenze in entrata o direttamente o per interposta persona, se colto in flagranza di reato, sarà subito sospeso e sarà contestualmente avviato l'iter per il licenziamento che dovrà concludersi entro 30 giorni.
  • PARTECIPATE (art.18): il testo unico riduce le società e razionalizza la platea: non sono consentite le societa' prive di dipendenti o quelle che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, quelle che nella media dell'ultimo triennio hanno registrato un fatturato sotto il milione di euro, quelle inattive che non hanno emesso fatture nell'ultimo anno, quelle che svolgono all'interno dello stesso comune o area vasta doppioni di attività, quelle che negli ultimi 5 anni hanno fatto registrare quattro esercizi in perdita e quelle che svolgono attività non strettamente necessarie ai bisogni della collettività.
  • SERVIZI PUBBLICI LOCALI (art.19): il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico prevede che alle autonomie locali viene riconosciuta la funzione fondamentale di individuare quelle attività di interesse pubblico considerate necessarie ai bisogni della comunità per l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale. Le autonomie locali possono decidere tra affidamento mediante gara, affidamento a società mista, gestione diretta con affidamento in house.
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