Intervistato da Repubblica il 30 giugno, l’ex ministro dei Trasporti Graziano Delrio (Pd) ha dichiarato: "Sia il diritto penale italiano sia internazionale prevedono che in stato di necessità si possano adottare comportamenti all’apparenza illegali ma giustificati in un contesto di pericolo e urgenza".
È un’affermazione sostanzialmente corretta. È però al momento impossibile prevedere con certezza se nel caso specifico della Sea-Watch 3 e della sua capita Carola Rackete, a cui fa riferimento Delrio, verrà riconosciuto lo “stato di necessità”. Una valutazione di questo genere può essere fatta solo dai giudici al termine di un processo e l’esistenza di precedenti, come vedremo, non dà garanzie sull’esito giudiziario.
Andiamo con ordine.
Lo stato di necessità nel diritto penale italiano
Il codice penale italiano prevede, agli articoli 50 e seguenti, una serie di "cause di giustificazione" (o "scriminanti"). Possiamo citare ad esempio la legittima difesa, il consenso dell’avente diritto, lo stato di necessità, l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere.
Le cause di giustificazione sono, in sostanza, il meccanismo con cui l’ordinamento impedisce che un certo comportamento – consentito o addirittura prescritto dalla legge – venga ritenuto illecito.
Ad esempio, un medico che amputa un arto in cancrena con il consenso del paziente, non sta commettendo il reato di lesioni personali. Un poliziotto che arresta e mette in prigione un criminale, non sta commettendo il reato di sequestro di persona. E via dicendo.
Come abbiamo visto, tra queste cause di giustificazione è compreso anche lo “stato di necessità”. L’articolo 54 del codice penale dispone che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona".
Il pericolo però non deve essere stato causato volontariamente da chi ha commesso il fatto, non deve essere altrimenti evitabile, e il fatto commesso deve essere proporzionato al pericolo.
Alcuni esempi tipici di stato di necessità sono il naufrago che per salvarsi respinge un altro naufrago aggrappatosi alla stessa tavola, incapace di sostenere entrambi; l’alpinista che taglia la corda del compagno che ha perso la presa e che rischia di trascinarlo con sé; la manovra di emergenza di un automobilista che per evitare un camion sterza bruscamente investendo un passante; il furto di un veicolo per fuggire da una sparatoria in cui ci si è trovati incolpevolmente coinvolti.
Per quanto riguarda il diritto penale italiano, insomma, Delrio – pur usando parole leggermente imprecise rispetto ai termini giuridici del codice – ha sostanzialmente ragione.
Lo stato di necessità nel diritto internazionale
Nel diritto internazionale, la questione è più sfumata. Non esiste un codice penale internazionale e la fonte del diritto che più gli si avvicina è lo Statuto della Corte penale internazionale.
Questa è chiamata a giudicare (art. 2 dello Statuto) le "persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale". Dunque si occupa di casi molto rari e particolari.
Agli individui, normalmente, si applica il diritto penale nazionale di questo o quello Stato. A un criminale comune si applica normalmente il diritto del Paese dove ha commesso il delitto (in Italia la questione è regolata dall’art. 6 c.p.).
Tuttavia resta comunque interessante vedere cosa dica a proposito dello stato di necessità lo Statuto della Corte penale internazionale, in quanto sintesi di alcuni principi basilari del diritto riconosciuti da tutte le nazioni civili.
L’articolo 31 dello Statuto, in particolare, stabilisce che è esclusa la responsabilità penale se il comportamento, che sarebbe altrimenti illecito, "è stato adottato sotto una coercizione risultante da una minaccia di morte imminente o da un grave pericolo continuo o imminente per l'integrità di tale persona o di un'altra persona, e la persona ha agito spinta dal bisogno ed in modo ragionevole per allontanare tale minaccia".
Anche in questo caso troviamo gli elementi costitutivi dello stato di necessità del diritto penale italiano: la necessità di agire da un lato e l’esistenza di un pericolo grave e attuale dall’altro (che possa essere evitato solo tramite l’azione altrimenti illegale).
Dunque è vero, come afferma Delrio, che anche in base al diritto internazionale si possano adottare comportamenti che sarebbero altrimenti illegali, se costretti dalla necessità.
Quindi la capitana della Sea Watch è salva?
Delrio con le sue parole sta facendo riferimento al caso specifico della Ong Sea-Watch 3 e della sua capitana Carola Rackete. Come abbiamo detto fin da subito, è impossibile sapere al momento se i giudici le concederanno o meno la causa di giustificazione dello stato di necessità.
In questi giorni è stato rispolverato il precedente della nave Cap Anamur, che nel 2004 aveva sbarcato in Italia, a porto Empedocle, alcune decine di migranti provenienti dall’Africa sub-sahariana nonostante il divieto delle autorità italiane. A distanza di cinque anni, nel 2009, il Tribunale di Agrigento aveva assolto gli imputati, tra cui il capitano della nave, dalle accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina proprio perché era stato ravvisato lo stato di necessità.
Secondo alcune autorevoli opinioni, il caso della Sea-Watch 3 dovrebbe concludersi alla stessa maniera, con l’assoluzione della capitana Rackete: è possibile ma, come detto, non certo.
In primo luogo spetta infatti ai giudici valutare tutte le circostanze del singolo caso concreto. In secondo luogo le dinamiche dei due casi sono diverse, con la capitana Rackete che è accusata di aver urtato una nave della Guardia di Finanza. I reati che le sono contestati al momento sono quindi rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate.
Conclusione
L’ex ministro Delrio fa un’affermazione corretta: sia le norme del codice penale italiano, sia le norme internazionali prevedono che chi commette un fatto – che sarebbe altrimenti illecito – costretto dalla necessità di evitare un grave e attuale pericolo, non viene per questo punito. Il fatto dunque non costituisce reato.
Ma lo stato di necessità si applica al caso della Sea-Watch 3 e alla capitana Carola Rackete? Su questo punto non è possibile dare risposte certe. Ci sono dei precedenti e, a termini di legge, anche il caso della Sea-Watch 3 potrebbe concludersi con un’assoluzione. Ma toccherà ai giudici, nel corso dei vari gradi di giudizio, verificare i dettagli del caso in questione – e degli specifici reati che vengono contestati – e prendere una decisione definitiva.
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