Giuseppe Civati, ex Partito democratico e fondatore di Possibile, criticando l’avvio di una “campagna d’armi d’autunno” da parte del governo, ha dichiarato il 16 settembre: “È entrato in vigore il decreto che raddoppia il numero di armi detenibili”.
Si tratta di un’affermazione in parte corretta, anche se imprecisa. Vediamo meglio i dettagli.
Il decreto
In effetti, il 14 settembre è entrato in vigore un decreto legislativo che si occupa di armi. Il decreto in questione è il n. 104 del 10 agosto 2018, entrato in vigore il 14 settembre (v. art. 14).
È stato emanato dal governo per recepire la direttiva Ue 2017/853 del 17 maggio 2017. La direttiva, come abbiamo visto di recente, è uno strumento che impone agli Stati delle norme generiche che devono essere rispettate per raggiungere un determinato obiettivo. Non dà invece disposizioni di dettaglio.
Il “raddoppio” di cui parla Civati, e che come vedremo in effetti deriva dal decreto del governo, non era però previsto dalla direttiva europea, ma è una libera scelta dell’esecutivo Conte.
La direttiva, come spiegava il Consiglio dell’Ue alla vigilia della sua approvazione, è nata dall’esigenza di migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco, includere nei controlli anche le armi “disattivate” (cioè in passato funzionanti ma convertite in armi a salve, ma col rischio di ri-conversione) ed estendere la categoria delle armi più pericolose, quelle vietate per uso civile.
A differenza che in passato, il governo ha deciso di recepirla sfruttando al massimo gli spazi di discrezionalità lasciati agli Stati membri: e di andare nella direzione di rendere, per alcuni aspetti, meno restrittiva la normativa sul possesso di armi legalmente detenute.
Non sono mancate le critiche su diversi aspetti del decreto, ma concentriamoci qui sulla questione del “raddoppio”.
Il “raddoppio” delle armi detenibili
Il raddoppio delle armi detenibili, in particolare, è contenuto all’articolo 5 co. 1 lett. c) del decreto. La normativa precedente, che consentiva la detenzione “nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi per uso sportivo” è stata abrogata. Adesso la detenzione è consentita “nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo”.
Dunque raddoppia il numero di armi “per uso sportivo” detenibili, da sei a dodici, ma non quello per le “armi comuni da sparo”, che restano tre, o per i fucili da caccia, che continuano a non subire limitazioni. Ovviamente è necessaria la denuncia di tali armi alle autorità.
Se poi si possiede un numero superiore di armi comuni da sparo o di armi per uso sportivo si viene considerati dalla legge “collezionisti” e si ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione alla collezione al Questore per ciascuna arma (anche se già denunciata in passato).
Il Questore può imporre delle condizioni – ad esempio la presenza di una cassaforte o di un luogo sicuro di stoccaggio delle armi – e la legge fissa comunque dei limiti, in particolare quello di un’arma per esemplare da collezione (che però non si applica ai fucili da caccia a canna liscia e alle repliche di armi ad avancarica).
La critica
Secondi i critici questo “raddoppio” a poco a che fare con lo sport e molto più con la volontà, diffusa in certi settori dell’opinione pubblica, di detenere armi in casa per difesa personale senza dover affrontare la trafila necessaria per ottenere un porto d’armi.
Come avevamo scritto in passato, secondo alcune inchieste recenti dietro l’aumento della vendita di armi “per uso sportivo” degli ultimi anni ci sarebbe la relativa facilità con cui si possono tenere in casa.
Conclusione
Il raddoppio delle armi detenibili di cui parla Civati è in effetti previsto dal decreto del governo Conte, ma solo relativamente alle armi per uso sportivo. Secondo alcuni, proprio i permessi per uso sportivo hanno visto un aumento significativo di recente, per la maggior facilità con cui si può ottenere un’arma per quella via.
Il numero massimo di armi comuni da sparo detenibili con la sola denuncia all’autorità rimane invece identico, così come non viene intaccato il possesso illimitato di fucili da caccia e armi bianche (coltelli, spade e così via).
Non viene poi modificata la normativa per quanto riguarda la possibilità di superare i limiti di armi che abbiamo elencato, a condizione di ottenere l’autorizzazione dal Questore alla “collezione”.
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