Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ospite alla festa della Lega di Alzano (Bergamo) il 2 settembre, ha dichiarato (min. -36.33): “ad oggi è così (…) fai domanda di asilo politico, ti becco (…) a spacciare droga, non ti posso sospendere la domanda di asilo politico perché nella legge è previsto che te la posso sospendere solo in caso di stupro aggravato e rapina aggravata, quindi se non è aggravata… [non succede nulla, n.d.R.]”.
Davvero le cose stanno così, per i richiedenti asilo che delinquono?
Premessa
Per prima cosa, non è corretto parlare di “sospensione” della richiesta di asilo. Come ci ha confermato Livio Neri, avvocato socio di Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione), “non esiste l’istituto della sospensione, la legge non lo prevede”.
La legge prevede infatti che, a certe condizioni, lo status di rifugiato possa essere negato o revocato. Vediamo i dettagli.
La Convenzione di Ginevra
Il respingimento del richiedente asilo - immaginiamo che questo fosse l’esito a cui faceva riferimento Salvini, parlando di “sospendere la domanda di asilo” - è vietato dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 (art. 33).
Ma è previsto che (art. 33 co.2) che tale divieto non valga se il rifugiato, per seri motivi, “debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del Paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto Paese”.
La normativa internazionale lascia quindi una certa discrezionalità agli Stati per quanto riguarda il respingimento di stranieri rifugiati che possano mettere in pericolo la sicurezza del Paese, mentre prevede la condizione di aver subito “una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave” per poter respingere stranieri che costituiscano una minaccia per la collettività.
Le norme italiane seguono quindi questa impostazione.
La legge italiana
Il decreto legislativo 251 del 2007 ha recepito la direttiva 2004/83/CE, nata per istituire “un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra”.
Lasciamo da parte quelle sezioni della normativa che regolano dinieghi o revoche per crimini compiuti al di fuori dell’Italia, prima quindi di fare la richiesta di asilo. Concentriamoci su quelle che trattano le conseguenze di reati commessi nel nostro Paese.
L’articolo 12, che regola i casi di “diniego” dello status di rifugiato, stabilisce che tale status non venga riconosciuto se “sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato” oppure se “lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale”.
I motivi che portano a un rifiuto dello status di rifugiato sono poi gli stessi che portano alla “revoca” di quello. Anche chi ha diritto alla protezione sussidiaria, invece che allo status di rifugiato, rientra in quelle norme.
Dunque, rispettando quanto già stabilito dalla Convenzione di Ginevra, la legge italiana lascia molta discrezionalità allo Stato nell’espellere lo straniero che costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato (ad esempio, se c’è il fondato timore di legami con organizzazioni terroristiche) mentre limita la possibilità di espellere lo straniero che sia un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, chiedendo che tale pericolosità sia quantomeno dimostrata dall’aver commesso un reato grave.
I reati gravi
Nell’identificare i “reati gravi” gli articoli del d.lgs. 251/2007 fanno riferimento a quelli previsti dall’articolo 407 co.2 del codice di procedura penale, che dispone le indagini preliminari possano durare più del normale (2 anni invece che 18 mesi) in presenza appunto di reati di particolare gravità.
L’elenco del 407 co.2 comprende una grande varietà di reati. Si va dalla strage alla guerra civile, dall’associazione mafiosa al contrabbando aggravato, dall’omicidio alla rapina aggravata, dal sequestro di persona al terrorismo, dal traffico di armi alla riduzione in schiavitù, dalle violenze sessuali aggravate al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Vediamo quindi in particolare i tre reati di cui parla Matteo Salvini: lo spaccio, la rapina e lo stupro.
- Lo spaccio
Un richiedente asilo o un avente diritto all’asilo rischiano il diniego o la revoca della protezione internazionale da parte dell’Italia anche per una serie di reati legati alla droga, tra cui lo spaccio, se sono presenti alcune aggravanti.
Nell’elenco dell’articolo 407 co.2 c.p.c. sono infatti compresi i “delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74” del d.P.R. 309/1990.
L’articolo 73 punisce, con una diversa intensità a seconda della gravità del comportamento illecito, la coltivazione, produzione, vendita, distribuzione (e via dicendo) di sostanze stupefacenti.
L’aggravante dell’articolo 80 co.2, che rende il reato di spaccio una causa per il diniego/revoca della protezione internazionale, ricorre se il fatto “riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
L’articolo 74 punisce “chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia” un’associazione di tre o più persone costituita allo scopo di coltivare, produrre, vendere, distribuire (e via dicendo) sostanze stupefacenti.
Dunque il richiedente asilo o l’avente diritto all’asilo che spacciano rischiano l’espulsione dal territorio italiano se stanno vendendo ingenti quantità di droga o se sono ai vertici di un’organizzazione criminale dedita allo spaccio. Nel caso invece vendano modiche quantità, la legge italiana per ora non prevede che vengano espulsi.
- La rapina
Tra i reati elencati dall’articolo 407 co.2 c.p. c’è anche la rapina aggravata (art. 628 co.3 c.p.). Per rischiare l’espulsione non basta dunque la rapina semplice, cioè la condotta di chi si impossessa di una cosa altrui mediante minaccia o violenza (punita con reclusione da 4 a 10 anni).
Devono ricorrere alcune altre condizioni, in particolare: l’uso di armi, di maschere, l’essere in gruppo; se si mette la vittima in “stato di incapacità di volere o di agire”; se il crimine è commesso da un membro di un’organizzazione mafiosa (anche straniera); se la rapina avviene in abitazione privata o “in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”, o sui mezzi pubblici; se la vittima ha appena prelevato da bancomat, sportelli etc.; se la vittima ha più di 65 anni. In questi casi la pena va da 5 a 20 anni.
- La violenza sessuale
Anche il reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), cioè la condotta di “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali” (punita con la reclusione da 5 a 10 anni), di per sé non basta a giustificare il diniego/revoca della protezione internazionale.
Devono ricorrere le aggravanti degli articoli 609 ter, quater o octies del codice penale, che sono: la vittima ha meno di 14 anni (o meno di 16 se chi commette il reato è genitore, anche adottivo, o tutore); vengono usate armi, alcol o droghe per forzare la vittima; se chi commette il reato impersona un pubblico ufficiale o è membro di un’organizzazione criminale (e la violenza è collegata all’attività criminale); se la vittima è sottoposta a limitazioni della libertà personale; se il fatto avviene all’interno di scuole e simili; se la vittima è una donna incinta; se la vittima era o è legata affettivamente a chi commette il crimine; se il reato è commesso in modo violento; se si tratta di violenza di gruppo. In questi casi la pena va da 6 a 12 anni (7-14 anni se la vittima ha meno di 10 anni).
Conclusione
Salvini fa un paio di imprecisioni, ma ha in parte ragione. Sbaglia a parlare di “sospensione” della richiesta di asilo. L’asilo viene negato al richiedente, o revocato all’avente diritto, ma mai sospeso.
Al di là di questo, non è vero che chi spaccia non rischi tale diniego/revoca. Devono però ricorrere delle circostanze aggravanti: chi commette il fatto deve essere un “pesce grosso” di un’organizzazione criminale o trattare ingenti quantità di droga.
È invece vero, come dice Salvini, che la rapina semplice e la violenza sessuale semplice non siano sufficienti per il diniego/revoca della protezione internazionale. Deve ricorrere almeno una delle aggravanti.
In ogni caso è necessario che il richiedente asilo sia condannato per questi reati in via definitiva. Non basta insomma l’arresto, il carcere come misura cautelare o anche una condanna di primo o secondo grado (se si fa ricorso).
Ricordiamo infine che il migrante con diritto all’asilo rischia il diniego o la revoca anche in assenza di reati, se è ritenuto potenzialmente pericoloso per la sicurezza dello Stato - ad esempio perché sospettato di far parte di organizzazioni terroristiche.
Se avete delle frasi o dei discorsi che volete sottoporre al nostro fact-checking, scrivete a dir@agi.it